Testi Santo Padre – Santa Sede

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Lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco Vos estis lux mundi, Papa Francesco, 09 maggio 2019
Il Motu Proprio stabilisce nuove procedure per segnalare molestie e violenze, e assicurare che vescovi e superiori religiosi rendano conto del loro operato. Introdotto l’obbligo per chierici e religiosi di segnalare gli abusi. Ogni diocesi dovrà dotarsi di un sistema facilmente accessibile al pubblico per ricevere le segnalazioni.

 

Rescriptum ex audientia SS.mi: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui si introducono alcune modifiche alle “Normae de gravioribus delictis”, Papa Francesco, 17 dicembre 2019
In questo Rescritto del Papa si introducono alcune modifiche alle “Normae de gravioribus delictis”, che fanno riferimento al Motu Proprio “Sacramentorum Sancitatis tutela” emanato da Giovanni Paolo II il 30 aprile 2001. Rispetto al precedente rescritto, firmato dall’allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, card. William Levada, l’età è stata innalzata dai 14 ai 18 anni: viene dichiarata punibile, infatti, “l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di 18 anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento”.

 

Rescriptum ex audientia SS.mi: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui si promulga l’Istruzione “Sulla riservatezza delle cause”, Papa Francesco, 17 dicembre 2019
Con questo Rescritto gli abusi sessuali commessi da membri del clero su minori non sono più coperti da “segreto pontificio”. Rimane, invece, il “segreto d’ufficio” per garantire “la sicurezza, l’integrità e la riservatezza” delle varie fasi del processo e “tutelare la buona fama, l’immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte”.

 

Norme sostanziali circa i delitti più gravi riservati alla competenza esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede, Papa Benedetto XVI, 21 Maggio 2010
“Dopo un attento e accurato studio dei cambiamenti proposti, i membri della Congregazione per la Dottrina della Fede hanno sottoposto al Romano Pontefice il risultato delle proprie determinazioni che, lo stesso Sommo Pontefice, con decisione del 21 maggio 2010, ha approvato, ordinandone la promulgazione”. (Introduzione storica a cura della Congregazione per la dottrina della fede). Le modifiche introdotte sono sia sostanziali che procedurali. Includono ora “l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione” di materiale pedopornografico.

 

Lettera circolare per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, Congregazione per la Dottrina della fede, 3 maggio 2011
Data la responsabilità del Vescovo diocesano “di assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani”, venne redatto questo documento per aiutare i vescovi diocesani a “dare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici” nelle loro diocesi” (vedi l’Introduzione). Specificatamente, incoraggia le conferenze episcopali a sviluppare le Linee guida che “dovranno portare ad un orientamento comune all’interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori”. (dalla Conclusione).

 


 

CODICE DI DIRITTO CANONICO

Can. 489
§ 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell’archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.
§ 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando però un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.

Can. 490
§ 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell’archivio segreto.
§ 2. Mentre la sede è vacante, l’archivio o l’armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessità dallo stesso Amministratore diocesano.
§ 3. Non siano asportati documenti dall’archivio o armadio segreto.

Can. 1342
§ 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena può essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.
§ 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; né quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.
§ 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ciò che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti né si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.

Can. 1425
§ 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:
1° le cause contenziose:
a) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi,
b) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.
2° le cause penali:
a) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale;
b) per infliggere o dichiarare la scomunica.
§ 2. Il Vescovo può affidare le cause più difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.
§ 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.
§ 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoché perduri tale impossibilità, può permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.
Notiziario Anno 53 – Numero 3 – 30 giugno 2019
§ 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.

Can. 1717
§ 1. Ogniqualvolta l’Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull’imputabilità, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.
§ 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.
§ 3. Chi fa l’indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l’uditore nel processo; lo stesso non può, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.

Can. 1719
Gli atti dell’indagine e i decreti dell’Ordinario, con i quali l’indagine ha inizio o si conclude e tutto ciò che precede l’indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell’archivio segreto della curia.

Can. 1720
Se l’Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:
1° rende note all’imputato l’accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l’imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;
2° valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;
3° se consta con certezza del delitto e l’azione criminale non è estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.

Can. 1722
L’Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testi e garantire il decorso della giustizia, può in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l’accusato stesso, allontanare l’imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.