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STATUTI

STATUTO 2021

 

2021 – 12 – 02 COPIA ORIGINALE NUOVO STATUTO (Rogito)

2021 – 12 – 02 ASSEMBLEA STRAORDINARIA – VERBALE NOTARILE

 

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1. È costituita una Società di Mutuo Soccorso sotto la denominazione «SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI CREMONA».

Art. 2. La Società ha sede nel Comune di Cremona. L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopraindicato. Spetta invece all’Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato o anche all’estero.

Art. 3. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2200 (duemiladuecento), salvo proroga o scioglimento anticipato. In caso di proroga è fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

MUTUALITÀ – OGGETTO

Art. 4. La società, nel perseguimento dello scopo mutualistico, intende perseguire i seguenti obiettivi: 1) il mutuo soccorso morale, che consiste specialmente nel promuovere e mantenere vivo lo spirito di carità e di unione, per il quale venga facilitato l’adempimento dei doveri sacerdotali del ministero ordinato; 2) garantire forme di assistenza, con prestazioni a favore dei Soci, nei modi e nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo; concedere sovvenzioni ai fini di mutua assistenza ai Soci, provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono l’assistenza dei propri Soci; effettuare tutte le altre operazioni e gli atti consentiti dalla legge per il conseguimento dei propri fini. Nell’ambito di quanto sopra indicato e nei limiti fissati dalla legge, la società può quindi svolgere ogni attività assistenziale ed in particolare di assistenza sanitaria e parasanitaria, stipulare convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, dando anche pratica attuazione a leggi dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome sia a mezzo di presidi e strutture sanitarie sia a mezzo di autogestione che a mezzo di convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni, delle Province autonome o di altri enti istituzionali. La società può attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento del presente oggetto sociale anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di società cooperativa europea.

PATRIMONIO

Art. 5. Il patrimonio della Società è costituito da beni mobili ed immobili quali tano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria, nonché dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai Soci. Il patrimonio della Società è inoltre costituito: a) da versamenti dei Soci a fondo perduto, eventualmente richiesti dall’Assemblea ai Soci, nei modi consentiti dalla legge e dallo Statuto; b) da eventuali eredità lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno alla Società da enti e privati.

SOCI

Art. 6. Possono essere Soci, e sono vivamente invitati ad iscriversi per il senso di fraternità sacerdotale tanto raccomandato dal Concilio Vaticano II nel decreto Presbyterorum Ordinis e nella costituzione Lumen Gentium tutti i Ministri ordinati (cfr. CIC can. 207) incardinati nella Diocesi di Cremona e quelli segnalati dal Vescovo della Diocesi di Cremona. Il numero dei soci è illimitato.  Possono essere individuate come “persone benemerite” tutti coloro che, con offerte od opere, avranno reso importanti servizi alla Società; le persone benemerite verranno proclamate annualmente dalla Assemblea dei Soci, ma non sono socie e non hanno diritto di voto nelle assemblee né ordinarie né straordinarie, e non usufruiscono delle prestazioni previste dall’art. 4 del presente Statuto.

Art. 7. L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La domanda di iscrizione verrà compilata per iscritto dall’interessato su apposito modulo. Le dichiarazioni contenute nella domanda saranno rese sotto la responsabilità dell’attestante e la loro veridicità potrà essere, con ogni mezzo ed in qualsivoglia circostanza, accertata dal Consiglio Direttivo. Le dichiarazioni non veritiere potranno dar luogo senz’altro alla decadenza della qualità di Socio. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.

Art. 8. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i Soci sono obbligati all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonché al versamento delle somme deliberate dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Per tutti i rapporti con la Società il domicilio dei Soci è quello risultante dal libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Società.

Art. 9. Lo scioglimento del rapporto sociale – che avviene per morte, recesso, esclusione o decadenza – determina la risoluzione di diritto dei rapporti in corso fra il socio e la Società.

Art. 10. Il socio può recedere dalla Società nei casi e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile in materia di società cooperative, in quanto compatibili. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio Direttivo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dall’annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 11. Può essere escluso dalla Società, per deliberazione del Consiglio Direttivo, il socio a carico del quale risultasse: a) che è stato condannato in via definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi; b) che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Società sussidi e indennità; c) che ha recato volontariamente comprovati danni alla Società; d) che, incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa; e) che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti; si considera comunque grave l’inadempimento del socio in caso di lesione in qualsivoglia modo dell’interesse e/o dell’immagine sociale attraverso comportamenti anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravità o ripetuti nel tempo aventi carattere sostanzialmente emulativo e/o estranei o contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Mutua; f) la mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società. La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento. L’esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci. Il socio escluso può – nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione della relativa delibera – proporre opposizione innanzi al Tribunale. Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

Art. 12. Il socio moroso per tre anni nel pagamento del contributo associativo decade da socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali. Potrà rientrare a far parte della Società, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

ORGANI DELLA SOCIETÀ

Art. 13. Gli organi della società sono: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) l’Organo di Controllo.

Le Assemblee

Art. 14. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta all’Assemblea ordinaria il compito di deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, spetta all’Assemblea ordinaria di: a) approvare il rendiconto patrimoniale, economico, finanziario e la relazione del Consiglio Direttivo; b) nominare le cariche sociali e determinarne i relativi compensi; c) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio Direttivo e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 120 (centoventi) giorni prima dell’Assemblea.

Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria: a) le modifiche del presente Statuto; b) la decisione in ordine allo scioglimento della società, nonché alla nomina, alla sostituzione ed alla determinazione dei poteri dei liquidatori; c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 15. L’Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto dei Soci. In ogni caso, l’Assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, per l’approvazione del rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell’esercizio. L’Assemblea è convocata presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio della Diocesi di Cremona. La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve eseguirsi mediante pubblicazione dell’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno da trattare, tramite i mezzi di comunicazione sociale della Diocesi di Cremona e posta elettronica ordinaria, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Detto avviso dovrà indicare anche la data della eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno dalla prima.

Art. 16. Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Soci presenti o rappresentati. Nelle elezioni alle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero di voti e in caso di parità di voti, il più anziano di iscrizione alla Società. La nomina alle cariche sociali potrà avvenire anche per acclamazione. Per la validità delle deliberazioni relative alla modifica dell’oggetto sociale e allo scioglimento anticipato della Società occorrerà, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 17. Possono intervenire alle assemblee coloro che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei Soci. Ciascun Socio ha un solo voto; il Socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all’Assemblea, può farsi rappresentare da altro Socio, che non sia Amministratore o dipendente della Società. Ciascun Socio non può rappresentare più di cinque Soci. L’Assemblea stabilirà le modalità della votazione. L’Assemblea può anche svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi tra loro collegati con mezzi audio e/o audiovisivi, nel rispetto del principio di buona fede e comunque con modalità tali da assicurare la parità di trattamento tra tutti i soci intervenuti nello svolgimento dei lavori Assembleari, delle quali deve darsi atto nel verbale. Il voto può essere dato anche per corrispondenza o mediante piattaforme di voto on line che garantiscano la certificazione dei votanti e una sola possibilità di voto da allegare al verbale. In questo caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

Art. 18. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza od impedimento, alla nomina del Presidente provvederà la stessa Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.

il Consiglio Direttivo

Art. 19. La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque a nove membri, tutti necessariamente soci. Le cariche sono a titolo gratuito. Gli Amministratori sono esonerati dall’obbligo della cauzione. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili, ma non possono venire eletti per un numero di mandati superiore a quelli previsti dalla legge.

Art. 20. L’organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società, gestendo l’impresa con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e potendo compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea. Presidente Onorario è S.E. il Vescovo Diocesano pro-tempore. Il Consiglio nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente, nonché un Segretario, anche estraneo al Consiglio, purché Socio, e ne comunicherà i nominativi a S.E. Mons. Vescovo. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall’Organo di Controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Qualora, per dimissioni o altra causa, cessi dalla carica la metà o la maggioranza degli amministratori, l’intero organo amministrativo decade e l’Organo di Controllo deve convocare con urgenza l’Assemblea dei soci per la sua integrale sostituzione e può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Al Presidente spetta la firma sociale, e lo stesso potrà nominare procuratori speciali o generali determinandone i poteri e le attribuzioni. In mancanza del Presidente farà le veci il Vice Presidente. Il Consiglio determina, inoltre le altre persone cui compete la firma sociale.

Art. 21. Il Consiglio direttivo è convocato presso la sede sociale o altrove nel territorio della Diocesi dal Presidente, tutte le volte che lo riterrà utile od opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri o dall’Organo di Controllo, se nominato. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza, ed in caso di urgenza anche con telegramma o altro mezzo idoneo, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. La seduta è valida quando sia presente la maggioranza dei membri in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi audio e/o audiovisivi, purché sussistano le garanzie previste in materia di Assemblea. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 22. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio in qualunque grado; esso vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L’organo di controllo

Art. 23. L’Organo di Controllo è eletto dall’Assemblea e può assumere la forma di organo monocratico (sempre che sia possibile in base alla legislazione a quel momento vigente) o collegiale; in tale secondo caso, è composto di cinque membri, tre effettivi e due supplenti. I membri dell’Organo di Controllo devono essere in possesso dei requisiti di legge e durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. L’Organo di Controllo controlla l’amministrazione della Società, vigila sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle riunioni e alle discussioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, ed assolve a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge. I sindaci che, in qualsiasi momento, anche individualmente possono provvedere ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge; di ogni ispezione, anche individuale, dovrà redigersi verbale da inserire nell’apposito libro.

BILANCIO

Art. 24. L’esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il progetto di bilancio, redatto dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle regole e delle forme previste dagli art. 2423 e seguenti del codice civile, deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. In conformità al combinato disposto dell’articolo 2 della legge 16 aprile 1886, n. 3818, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la società non può utilizzare e/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

SCIOGLIMENTO

Art. 25. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci, e determina i loro poteri. In caso di scioglimento della Società l’intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o comunque come per legge imposto.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.