{"id":1607,"date":"2022-12-13T15:30:27","date_gmt":"2022-12-13T14:30:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/?page_id=1607"},"modified":"2022-12-13T15:30:27","modified_gmt":"2022-12-13T14:30:27","slug":"dicastero-per-la-dottrina-della-fede-giugno-2022-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/dicastero-per-la-dottrina-della-fede-giugno-2022-2\/","title":{"rendered":"DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE &#8211; GIUGNO 2022"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-page pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1607?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/seminariovescovile\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1607?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/seminariovescovile\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div><p>DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE<br \/>\nVADEMECUM<br \/>\nSU ALCUNI PUNTI DI PROCEDURA<br \/>\nNEL TRATTAMENTO DEI CASI DI ABUSO SESSUALE<br \/>\nDI MINORI COMMESSI DA CHIERICI<br \/>\n Ver. 2.0<br \/>\n5.06.2022<br \/>\n NOTA BENE:<br \/>\na. oltre che per i delitti previsti dall\u2019art. 6 delle Normae promulgate dal motu proprio \u201cSacramentorum sanctitatis tutela\u201d, quanto segue \u00e8 da osservarsi \u2014 con gli eventuali adattamenti \u2014 in tutti i casi di delitti riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede;<br \/>\nb. nel seguito verranno adottate le seguenti abbreviazioni: CIC: Codex Iuris Canonici; CCEO: Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium; SST: motu proprio \u201cSacramentorum sanctitatis tutela\u201d \u2013 Norme emendate 2021; VELM: motu proprio \u201cVos estis lux mundi\u201d &#8211; 2019; DDF: Dicasterium pro Doctrina Fidei;<br \/>\nc. Il nuovo Libro VI del CIC \u00e8 entrato in vigore l\u20198 dicembre 2021 a seguito della promulgazione mediante la Costituzione Apostolica Pascite gregem Dei del 23 maggio 2021. Nondimeno occorre ricordare, oltre alla non retroattivit\u00e0 della legge penale, quanto prescrive il can. 1313: \u00ab\u00a7 1. Se dopo che il delitto \u00e8 stato commesso la legge subisce mutamenti, al reo si deve applicare la legge pi\u00f9 favorevole. \u00a7 2. Che se una legge posteriore elimina la legge, o almeno la pena, questa cessa immediatamente\u00bb. Occorre pertanto considerare il previgente Libro VI per i delitti compiuti prima dell\u20198 dicembre 2021 e verificarne l\u2019applicazione.<br \/>\nd. L\u20198 dicembre 2021 sono entrate in vigore le Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, emendate mediante Rescriptum ex Audientia dell\u201911 ottobre 2021 e pubblicate il 7 dicembre 2021. A tali Norme fanno riferimento le indicazioni di questo Vademecum.<br \/>\n0. Introduzione<br \/>\nPer rispondere alle numerose domande sui passi da seguire nelle cause penali di propria competenza, il Dicastero per la Dottrina della Fede ha predisposto questo Vademecum destinato, in primo luogo, agli Ordinari e agli Operatori del diritto che si trovano nella necessit\u00e0 di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica circa i casi di abuso sessuale di minori compiuti da chierici.<br \/>\nSi tratta di una sorta di \u201cmanuale\u201d, che dalla notitia criminis alla definitiva conclusione della causa intende prendere per mano e condurre passo passo chiunque si trovi nella necessit\u00e0 di procedere all\u2019accertamento della verit\u00e0 nell\u2019ambito dei delitti sopra menzionati.<br \/>\nNon \u00e8 un testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere pi\u00f9 chiaro un percorso. Nonostante ci\u00f2 se ne raccomanda l\u2019osservanza, nella consapevolezza che una prassi omogenea contribuisce a rendere pi\u00f9 chiara l\u2019amministrazione della giustizia.<br \/>\nI riferimenti principali sono i due Codici vigenti (CIC e CCEO); le Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, nella versione emendata dell\u201911 ottobre 2021, emanate con il motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, tenuto conto delle innovazioni apportate dai Rescripta ex Audientia del 3 e 6 dicembre 2019; il motu proprio Vos estis lux mundi; e, non da ultimo, la prassi del Dicastero per la Dottrina della Fede, che negli ultimi anni si \u00e8 sempre pi\u00f9 precisata e consolidata.<br \/>\nTrattandosi di uno strumento duttile, si prevede che esso possa essere aggiornato periodicamente, ogni qual volta si dovesse modificare la normativa di riferimento o la prassi del Dicastero rendesse necessarie precisazioni ed emendamenti.<br \/>\nNon sono state volutamente contemplate nel Vademecum le indicazioni sullo svolgimento del processo penale giudiziale nel primo grado di giudizio, nella convinzione che la procedura illustrata nei Codici vigenti sia sufficientemente chiara e dettagliata.<br \/>\nIl desiderio \u00e8 che questo strumento possa aiutare le Diocesi, gli Istituti di Vita consacrata e le Societ\u00e0 di vita apostolica, le Conferenze episcopali e le diverse circoscrizioni ecclesiastiche a meglio comprendere e attuare le esigenze della giustizia su un delictum gravius che costituisce, per tutta la Chiesa, una ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita.<\/p>\n<p>I.  Che cosa configura il delitto?<br \/>\n1. Il delitto di cui si sta trattando comprende ogni peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore (cf can. 1398 \u00a71, 1\u00b0 CIC; art. 6, 1\u00b0 SST).<br \/>\n2. La tipologia del delitto \u00e8 molto ampia e pu\u00f2 comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e\/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione.<br \/>\n3. Il concetto di \u201cminore\u201d per quanto riguarda i casi in questione \u00e8 variato nel tempo: fino al 30 aprile 2001 si intendeva la persona con meno di 16 anni di et\u00e0 (anche se in alcune legislazioni particolari \u2014 per esempio USA [dal 1994] e Irlanda [dal 1996] \u2014 l\u2019et\u00e0 era gi\u00e0 stata innalzata ai 18 anni). Dal 30 aprile 2001, quando fu promulgato il motu proprio \u201cSacramentorum Sanctitatis Tutela\u201d, l\u2019et\u00e0 \u00e8 stata universalmente innalzata ai 18 anni, ed \u00e8 l\u2019et\u00e0 tuttora vigente. Di queste variazioni bisogna tenere conto quando si deve definire se il \u201cminore\u201d era effettivamente tale, secondo la definizione di Legge in vigore al tempo dei fatti.<br \/>\n4. Il fatto che si parli di \u201cminore\u201d non incide sulla distinzione, che si desume talora dalle scienze psicologiche, fra atti di \u201cpedofilia\u201d e atti di \u201cefebofilia\u201d, ossia con adolescenti gi\u00e0 usciti dalla pubert\u00e0. La loro maturit\u00e0 sessuale non influisce sulla definizione canonica del delitto.<br \/>\n5. La prima revisione del motu proprio SST, promulgata il 21 maggio 2010, ha sancito che al minore vanno equiparate le persone che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione. Questa estensione della categoria di quelli equiparati ai minori \u00e8 stata confermata senza modifiche nella seconda revisione di SST del 2021 (cf art. 6, 1\u00b0 SST). Circa l\u2019uso dell\u2019espressione \u201cadulto vulnerabile\u201d, altrove descritto come \u00abogni persona in stato d\u2019infermit\u00e0, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libert\u00e0 personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacit\u00e0 di intendere o di volere o comunque di resistere all\u2019offesa\u00bb (cf art. 1 \u00a7 2, b VELM), va ricordato che tale definizione integra fattispecie pi\u00f9 ampie rispetto alla competenza del DDF, la quale resta limitata, oltre ai minori di diciotto anni, a chi \u201cha abitualmente un uso imperfetto di ragione\u201d. Altre fattispecie al di fuori di questi casi vengono trattate dai Dicasteri competenti (cf art. 7 \u00a7 1 VELM).<br \/>\n6. Nel 2010 SST ha inoltre introdotto tre nuovi delitti che riguardano i minori, ossia acquisire, detenere (anche temporaneamente) e divulgare immagini pornografiche di minori di 14 anni (dal 1 gennaio 2020: di 18 anni) da parte di un chierico a scopo di libidine in qualunque modo e con qualunque strumento. Dal 1 giugno al 31 dicembre 2019 l\u2019acquisizione, la detenzione, e la divulgazione di materiale pornografico che coinvolga minori fra i 14 e i 18 anni di et\u00e0 commessi da chierici o da membri di Istituti di Vita consacrata o di Societ\u00e0 di vita apostolica sono delitti di competenza di altri Dicasteri (cf artt. 1 e 7 VELM). Dal 1 gennaio 2020 la competenza con riferimento ai chierici \u00e8 del Dicastero per la Dottrina della Fede. Nonostante il nuovo canone 1398 \u00a71, 2-3\u00b0 CIC, entrato in vigore dall\u20198 dicembre 2021, abbia introdotto un trattamento pi\u00f9 ampio di questa materia, la competenza al riguardo del DDF \u00e8 comunque limitata ai casi previsti dall\u2019art. 6 SST. L\u2019attuale articolo delle Norme di SST promulgate nel 2021 (cf art. 6, 2\u00b0 SST) ha incluso questi cambiamenti per sintetizzare la normativa in materia.<br \/>\n7. Si sottolinea che questi tre delitti nella loro attuale formulazione sono canonicamente perseguibili solo a partire dall\u2019entrata in vigore di SST del 21 maggio 2010. La produzione di pornografia con minori, invece, rientra nella tipologia di delitto indicata nei nn. 1-4 del presente Vademecum e, quindi, va perseguita anche prima di tale data.<br \/>\n8. Secondo il diritto dei religiosi appartenenti alla Chiesa latina (cf cann. 695 ss. CIC), il delitto di cui al n. 1 pu\u00f2 comportare anche la dimissione dall\u2019Istituto religioso. Si nota fin d\u2019ora quanto segue: a\/ tale dimissione non \u00e8 una pena, ma \u00e8 un atto amministrativo del Moderatore supremo; b\/ per decretarla, deve essere scrupolosamente osservata la procedura relativa, descritta nei cann. 695 \u00a7 2, 699, 700 CIC; c\/ la dimissione dall\u2019Istituto comporta la perdita dell\u2019incorporazione nell\u2019Istituto e la cessazione dei voti e degli obblighi derivanti dalla professione (cf can. 701 CIC), e il divieto di esercitare l\u2019Ordine ricevuto finch\u00e9 non siano verificate le condizioni di cui al can. 701 CIC. Si applicano le medesime regole, con gli opportuni adattamenti, anche per i membri definitivamente incorporati negli Istituti secolari e nelle Societ\u00e0 di Vita apostolica (cf cann. 729 e 746 CIC).<br \/>\nII.  Che cosa fare quando si riceve un\u2019informazione su un possibile delitto (notitia de delicto)?<br \/>\na\/ Che cosa s\u2019intende per notitia de delicto?<br \/>\n9. La notitia de delicto (cf can. 1717 \u00a7 1 CIC; can. 1468 \u00a7 1 CCEO; art. 10 SST; art. 3 VELM), che viene talora chiamata notitia criminis, \u00e8 qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo all\u2019Ordinario o al Gerarca. Non \u00e8 necessario che si tratti di una denuncia formale.<br \/>\n10. Questa notitia pu\u00f2 dunque avere varie fonti: essere presentata formalmente all\u2019Ordinario o al Gerarca, in modo orale o scritto, dalla presunta vittima, dai suoi tutori, da altre persone che asseriscono di essere informate dei fatti; giungere all\u2019Ordinario o al Gerarca durante l\u2019esercizio dei suoi doveri di vigilanza; essere presentata all\u2019Ordinario o al Gerarca dalle autorit\u00e0 civili secondo le modalit\u00e0 previste dalle legislazioni locali; essere diffusa dai mezzi di comunicazione di massa (ivi compresi i social media); giungere a sua conoscenza tramite le voci raccolte, e in ogni altro modo adeguato.<br \/>\n11. Talvolta, la notitia de delicto pu\u00f2 giungere da fonte anonima, ossia da persone non identificate o non identificabili. L\u2019anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale notitia, soprattutto quando essa \u00e8 accompagnata da documentazione che attesta la probabilit\u00e0 di un delitto; tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, \u00e8 opportuno usare molta cautela nel prendere in considerazione tale tipo di notitia, che non va assolutamente incoraggiato.<br \/>\n12. Allo stesso modo, non \u00e8 consigliabile scartare aprioristicamente la notitia de delicto che perviene da fonti la cui credibilit\u00e0 pu\u00f2 sembrare, ad una prima impressione, dubbia.<br \/>\n13. Talora, la notitia de delicto non fornisce dettagli circostanziati (nominativi, luoghi, tempi\u2026). Anche se vaga e indeterminata, essa deve essere adeguatamente valutata e, nei limiti del possibile, approfondita con la debita attenzione.<br \/>\n14. Bisogna ricordare che una notizia di delictum gravius appresa in confessione \u00e8 posta sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale (cf can. 983 \u00a7 1 CIC; can. 733 \u00a7 1 CCEO; art. 4 \u00a7 1, 5\u00b0 SST). Occorrer\u00e0 pertanto che il confessore che, durante la celebrazione del Sacramento, viene informato di un delictum gravius, cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere.<br \/>\n15. L\u2019esercizio dei doveri di vigilanza in capo all\u2019Ordinario e al Gerarca non prevede che egli debba esercitare continui controlli investigativi a carico dei chierici a lui soggetti, ma non consente neppure che egli si esima dal tenersi informato circa le loro condotte in tale ambito, soprattutto se sia giunto a conoscenza di sospetti, comportamenti scandalosi, condotte che turbano gravemente l\u2019ordine.<br \/>\nb\/ Quali azioni si devono intraprendere quando si \u00e8 ricevuta una notitia de delicto?<br \/>\n16. L\u2019art. 10 \u00a7 1 SST (cf anche cann. 1717 CIC e 1468 CCEO) dispone che, ricevuta una notitia de delicto, si svolga un\u2019indagine previa, qualora la notitia de delicto sia \u201csaltem verisimilis\u201d. Se tale verisimiglianza risultasse non fondata, si pu\u00f2 non dare seguito alla notitia de delicto, avendo cura tuttavia di conservare la documentazione insieme a una nota nella quale illustrare le ragioni della decisione.<br \/>\n17. Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l\u2019autorit\u00e0 ecclesiastica presenti denuncia alle autorit\u00e0 civili competenti ogni qualvolta ritenga che ci\u00f2 sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi.<br \/>\n18. Considerata la delicatezza della materia (data per esempio dal fatto che i peccati contro il sesto comandamento del Decalogo sono raramente avvenuti in presenza di testimoni), il giudizio circa l\u2019assenza di verisimiglianza (che pu\u00f2 portare all\u2019omissione dell\u2019indagine previa) sar\u00e0 emesso solo in caso di manifesta impossibilit\u00e0 della commissione del delitto a norma del Diritto Canonico: per esempio, se risulta che, al tempo del delitto di cui \u00e8 accusata, la persona non era ancora chierico; se risulta evidente che la presunta vittima non era minorenne (su questo punto, cf n. 3); se \u00e8 un fatto notorio che la persona segnalata non poteva essere presente sul luogo del delitto nel momento in cui sarebbero avvenuti gli addebiti.<br \/>\n19. Anche in questi casi, comunque, \u00e8 consigliabile che l\u2019Ordinario o il Gerarca dia al DDF comunicazione della notitia de delicto e della decisione di soprassedere all\u2019indagine previa per manifesta assenza di verisimiglianza.<br \/>\n20. In tal caso si ricordi che, pur mancando il delitto con minori, ma comunque in presenza di condotte improprie e imprudenti, se la cosa \u00e8 necessaria per proteggere il bene comune e per evitare scandali, rientra nei poteri dell\u2019Ordinario e del Gerarca prendere altri provvedimenti di tipo amministrativo nei confronti della persona segnalata (per esempio, limitazioni ministeriali), o imporle i rimedi penali di cui al can. 1339 CIC, al fine di prevenire i delitti (cf can. 1312 \u00a7 3 CIC), oppure la riprensione pubblica di cui al can. 1427 CCEO. Se poi ci sono stati delitti non graviora, l\u2019Ordinario o il Gerarca deve intraprendere le vie giuridiche adatte alle circostanze.<br \/>\n21. Secondo il can. 1717 CIC e il can. 1468 CCEO, il compito dell\u2019indagine previa spetta all\u2019Ordinario o al Gerarca che ha ricevuto la notitia de delicto, o a persona idonea che egli avr\u00e0 individuato. L\u2019eventuale omissione di questo dovere potrebbe costituire un delitto perseguibile ai sensi del CIC, del CCEO e del motu proprio \u201cCome una madre amorevole\u201d, nonch\u00e9 dell\u2019art. 1 \u00a7 1, b VELM.<br \/>\n22. L\u2019Ordinario o il Gerarca cui spetta tale compito pu\u00f2 essere quello di incardinazione o ascrizione del chierico segnalato o, se differente, l\u2019Ordinario o il Gerarca del luogo dove sono avvenuti i presunti delitti. In questo caso, si comprende facilmente che \u00e8 bene che si attivi la comunicazione e la collaborazione fra i diversi Ordinari interessati, onde evitare conflitti di competenza o duplicati nel lavoro, soprattutto se il chierico \u00e8 un religioso (cf. n. 31).<br \/>\n23. Se un Ordinario o un Gerarca riscontra problemi per avviare o svolgere l\u2019indagine previa, si rivolga senza indugio al DDF, per consiglio o per dirimere eventuali questioni.<br \/>\n24. Pu\u00f2 succedere che la notitia de delicto sia giunta direttamente al DDF, senza il tramite dell\u2019Ordinario o del Gerarca. In tal caso, il DDF pu\u00f2 chiedergli di svolgere l\u2019indagine, o, secondo l\u2019art. 10 \u00a7 3 SST, svolgerla essa stessa.<br \/>\n25. Il DDF, per proprio giudizio, per esplicita richiesta o per necessit\u00e0, pu\u00f2 anche chiedere ad un Ordinario o a un Gerarca terzo di svolgere l\u2019indagine previa.<br \/>\n26. L\u2019indagine previa canonica deve essere svolta indipendentemente dall\u2019esistenza di una corrispondente indagine da parte delle autorit\u00e0 civili. Qualora per\u00f2 la legislazione statale imponga il divieto di indagini parallele alle proprie, l\u2019autorit\u00e0 ecclesiastica competente si astenga dall\u2019avviare l\u2019indagine previa e dia comunicazione al DDF di quanto \u00e8 stato segnalato, allegando eventuale materiale utile. Qualora sembri opportuno attendere la fine delle indagini civili per acquisirne eventualmente le risultanze o per altri tipi di motivazione, \u00e8 bene che l\u2019Ordinario o il Gerarca si consigli in proposito con il DDF.<br \/>\n27. L\u2019attivit\u00e0 di indagine deve essere svolta nel rispetto delle leggi civili di ogni Stato (cf art. 19 VELM).<br \/>\n28. \u00c8 noto che, anche per i delitti di cui si sta trattando, esistono termini di prescrizione dell\u2019azione criminale che sono notevolmente variati nel tempo. I termini attualmente vigenti sono definiti dall\u2019art. 8 SST[1]. Poich\u00e9 per\u00f2 il medesimo art. 8 \u00a7 3 SST consente al DDF di derogare per tutti i singoli casi alla prescrizione, l\u2019Ordinario o il Gerarca che abbia constatato che i tempi per la prescrizione sono trascorsi dovr\u00e0 ugualmente dare seguito alla notitia de delicto e all\u2019eventuale indagine previa, comunicandone gli esiti al DDF, cui unicamente spetta il giudizio sul mantenimento della prescrizione o sulla deroga ad essa. Nella trasmissione degli atti l\u2019Ordinario o il Gerarca potranno utilmente esprimere un proprio parere circa l\u2019eventuale deroga, motivandolo in ragione delle circostanze attuali (es.: stato di salute o et\u00e0 del chierico, possibilit\u00e0 del medesimo di esercitare il suo diritto di difesa, danno provocato dalla presunta azione criminale, scandalo suscitato).<br \/>\n29. In questi delicati atti preliminari, l\u2019Ordinario o il Gerarca pu\u00f2 ricorrere al consiglio del DDF (cosa che pu\u00f2 avvenire in ogni momento del trattamento di un caso), come anche liberamente consultarsi con esperti in materia canonica penale. In quest\u2019ultima evenienza, per\u00f2, si badi di evitare ogni inopportuna o illecita diffusione di informazioni al pubblico che potrebbe pregiudicare la possibile, successiva indagine previa o dare l\u2019impressione di aver gi\u00e0 definito con certezza i fatti o la colpevolezza del chierico in questione.<br \/>\n30. Si deve notare che gi\u00e0 in questa fase si \u00e8 tenuti all\u2019osservanza del segreto di ufficio. Va ricordato tuttavia che a chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non pu\u00f2 essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti.<br \/>\n31. A norma dell\u2019art. 2 \u00a7 3 VELM, l\u2019Ordinario che abbia ricevuto la notitia de delicto deve trasmetterla senza indugio all\u2019Ordinario o al Gerarca del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonch\u00e9 all\u2019Ordinario o al Gerarca proprio della persona segnalata, vale a dire, nel caso di un religioso, al suo Superiore maggiore se \u00e8 l\u2019Ordinario proprio, e nel caso di un diocesano, all\u2019Ordinario della diocesi o al Vescovo eparchiale di incardinazione o ascrizione. Qualora l\u2019Ordinario o il Gerarca del luogo e l\u2019Ordinario o il Gerarca proprio non siano la stessa persona, \u00e8 auspicabile che essi prendano contatto per concordare chi svolger\u00e0 l\u2019indagine. Nel caso che la segnalazione riguardi un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Societ\u00e0 di vita apostolica, il Superiore maggiore informer\u00e0 anche il Moderatore Supremo e, nel caso di Istituti e Societ\u00e0 di diritto diocesano, anche il Vescovo di riferimento.<br \/>\nIII. Come avviene l\u2019indagine previa?&#8221;<br \/>\n32. L\u2019indagine previa si svolge secondo i criteri e le modalit\u00e0 indicati nel can. 1717 CIC o 1468 CCEO e richiamati qui di seguito.<br \/>\na\/ Che cos\u2019\u00e8 l\u2019indagine previa?<br \/>\n33. Si deve sempre tenere presente che l\u2019indagine previa non \u00e8 un processo, e il suo scopo non \u00e8 raggiungere la certezza morale in merito allo svolgimento dei fatti oggetto dell\u2019accusa. Essa serve: a\/ alla raccolta di dati utili ad approfondire la notitia de delicto; e b\/ ad accreditarne la verisimiglianza, ossia a definire quello che si chiama fumus delicti, cio\u00e8 il fondamento sufficiente in diritto e in fatto per ritenere verisimile l\u2019accusa.<br \/>\n34. Per questo, come indicano i canoni citati nel n. 32, l\u2019indagine previa deve raccogliere informazioni pi\u00f9 dettagliate rispetto alla notitia de delicto circa i fatti, le circostanze e l\u2019imputabilit\u00e0 di essi. Non \u00e8 necessario realizzare gi\u00e0 in questa fase una raccolta minuziosa di elementi di prova (testimonianze, perizie), compito che spetter\u00e0 poi all\u2019eventuale procedura penale successiva. L\u2019importante \u00e8 ricostruire, per quanto possibile, i fatti su cui si fonda l\u2019accusa, il numero e il tempo delle condotte delittuose, le loro circostanze, le generalit\u00e0 delle presunte vittime, aggiungendo una prima valutazione dell\u2019eventuale danno fisico, psichico e morale procurato. Si dovr\u00e0 avere cura di indicare possibili relazioni con il foro interno sacramentale (in merito a ci\u00f2, tuttavia, si tenga conto di quanto richiede l\u2019art. 4 \u00a7 2 SST[2]). Si aggiungeranno anche eventuali altri delitti attribuiti all\u2019accusato (cf art. 9 \u00a7 2 SST[3]) e si indicheranno fatti problematici emergenti dal suo profilo biografico. Pu\u00f2 essere opportuno raccogliere testimonianze e documenti, di qualunque genere e provenienza (comprese le risultanze delle indagini o di un processo svolte da parte delle autorit\u00e0 civili), che possano risultare veramente utili a circostanziare e accreditare la verisimiglianza dell\u2019accusa. \u00c8 gi\u00e0 possibile indicare eventuali circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti, come previste dalla Legge. Pu\u00f2 anche essere utile raccogliere fin d\u2019ora testimoniali di credibilit\u00e0 circa i denuncianti e le presunte vittime. In Appendice al presente Vademecum si include uno schema riassuntivo dei dati utili, che chi svolge l\u2019indagine previa vorr\u00e0 tenere presente e compilare (cf n. 69).<br \/>\n35. Qualora, durante l\u2019indagine previa, si venga a conoscenza di altre notitiae de delicto, esse vengano approfondite nella medesima indagine.<br \/>\n36. Come accennato, l\u2019acquisizione delle risultanze delle indagini civili (o dell\u2019intero processo di fronte al Tribunale statale) potrebbe rendere superflua l\u2019indagine previa canonica. Si deve comunque prestare la dovuta attenzione alla valutazione delle indagini civili da parte di chi deve svolgere l\u2019indagine previa, perch\u00e9 i criteri di esse (per esempio in merito ai tempi di prescrizione, alla tipologia del delitto, all\u2019et\u00e0 della vittima\u2026) possono sensibilmente variare rispetto al prescritto della Legge canonica. Anche in questo caso, pu\u00f2 essere consigliabile, in caso di dubbio, ricorrere al confronto con il DDF.<br \/>\n37. L\u2019indagine previa potrebbe essere superflua anche in caso di delitto notorio e non dubbio (per esempio l\u2019acquisizione degli atti processuali civili o la confessione da parte del chierico).<br \/>\nb\/ Quali atti giuridici bisogna compiere per avviare l\u2019indagine previa?<br \/>\n38. Se l\u2019Ordinario o il Gerarca competente ritiene opportuno avvalersi di altra persona idonea per svolgere l\u2019indagine (cf n. 21), lo scelga con i criteri indicati dal can. 1428 \u00a7\u00a7 1-2 CIC o 1093 CCEO[4].<br \/>\n39. Nella nomina di chi svolge l\u2019indagine, tenendo conto della cooperazione che pu\u00f2 essere offerta dai laici ai sensi dei cann. 228 CIC e 408 CCEO (cf art. 13 VELM), l\u2019Ordinario o il Gerarca tenga presente che, secondo il can. 1717 \u00a7 3 CIC e 1468 \u00a7 3 CCEO, se in seguito si svolger\u00e0 un processo penale giudiziale, la stessa persona non potr\u00e0 in esso svolgere la funzione di giudice. La prassi suggerisce che lo stesso criterio si usi per la nomina del Delegato e degli Assessori nel caso di processo extragiudiziale.<br \/>\n40. Secondo i cann. 1719 CIC e 1470 CCEO, l\u2019Ordinario o il Gerarca deve emettere un decreto di apertura dell\u2019indagine previa, in cui nomina colui che conduce l\u2019indagine, indicando nel testo che egli ha i poteri di cui al can. 1717 \u00a7 3 CIC o 1468 \u00a7 3 CCEO.<br \/>\n41. Bench\u00e9 la Legge non lo preveda espressamente, \u00e8 consigliabile che sia nominato un Notaio sacerdote (cf cann. 483 \u00a7 2 CIC e can. 253 \u00a7 2 CCEO, dove vengono indicati altri criteri per la scelta), che assiste chi svolge l\u2019indagine previa, ai fini di garantire la fede pubblica degli atti da lui redatti (cf can. 1437 \u00a7 2 CIC e 1101 \u00a7 2 CCEO).<br \/>\n42. Si noti tuttavia che, non trattandosi di atti processuali, la presenza del Notaio non \u00e8 necessaria ad validitatem dei medesimi.<br \/>\n43. In fase di indagine previa non \u00e8 prevista la nomina di un Promotore di giustizia.<br \/>\nc\/ Quali atti complementari si possono o si debbono compiere durante l\u2019indagine previa?<br \/>\n44. I cann. 1717 \u00a7 2 CIC e 1468 \u00a7 2 CCEO, e gli artt. 4 \u00a7 2 e 5 \u00a7 2 VELM fanno riferimento alla tutela della buona fama delle persone coinvolte (accusato, presunte vittime, testimoni), cos\u00ec che la denuncia non possa generare pregiudizi, ritorsioni, discriminazioni. Chi svolge l\u2019indagine previa deve dunque avere questa specifica attenzione, mettendo in atto ogni precauzione a tal fine, dato che quello alla buona fama \u00e8 un diritto dei fedeli garantito dai cann. 220 CIC e 23 CCEO. Si noti tuttavia che questi canoni garantiscono dalle lesioni illegittime di tale diritto: qualora quindi sia in pericolo il bene comune, la diffusione di notizie circa l\u2019esistenza di un\u2019accusa non costituisce necessariamente una violazione della buona fama. Inoltre le persone coinvolte siano informate che qualora intervenisse un sequestro giudiziario o un ordine di consegna degli atti di indagine da parte delle autorit\u00e0 civili, non sar\u00e0 pi\u00f9 possibile per la Chiesa garantire la confidenzialit\u00e0 delle deposizioni e della documentazione acquisita in sede canonica.<br \/>\n45. Ad ogni modo, soprattutto quando si debbano diffondere pubblici comunicati in merito, bisogna adoperare ogni cautela nel dare informazioni sui fatti, per esempio usando una forma essenziale e stringata, evitando clamorosi annunci, astenendosi del tutto da ogni giudizio anticipato circa la colpevolezza o innocenza della persona segnalata (che sar\u00e0 stabilita solo dal corrispondente, eventuale processo penale, mirante a verificare il fondamento dell\u2019accusa), attenendosi all\u2019eventuale volont\u00e0 di rispetto della riservatezza manifestata dalle presunte vittime.<br \/>\n46. Poich\u00e9, come detto, in questa fase non si pu\u00f2 ancora definire l\u2019eventuale colpevolezza della persona segnalata, andr\u00e0 evitato con ogni cura \u2014 nei pubblici comunicati o nelle comunicazioni private \u2014 qualsiasi affermazione a nome della Chiesa, dell\u2019Istituto o Societ\u00e0, o a titolo personale, in quanto ci\u00f2 potrebbe costituire un\u2019anticipazione del giudizio sul merito dei fatti.<br \/>\n47. Si ricordi poi che le denunce, i processi e le decisioni relative ai delitti di cui all\u2019art. 6 SST sono soggette al segreto di ufficio. Questo non toglie che il denunciante \u2013 soprattutto se intende rivolgersi anche alle autorit\u00e0 civili \u2013 possa rendere pubbliche le proprie azioni. Inoltre, poich\u00e9 non tutte le forme di notitiae de delicto sono denunce, si pu\u00f2 eventualmente valutare quando ritenersi obbligati al segreto, sempre tenuto presente il rispetto della buona fama di cui al n. 44.<br \/>\n48. Sempre a tale proposito, bisogna accennare alla sussistenza o meno, a carico dell\u2019Ordinario o del Gerarca, dell\u2019obbligo di dare comunicazione alle autorit\u00e0 civili della notitia de delicto ricevuta e dell\u2019indagine previa aperta. I principi applicabili sono due: a\/ si devono rispettare le leggi dello Stato (cf art. 19 VELM); b\/ si deve rispettare la volont\u00e0 della presunta vittima, sempre che essa non sia in contrasto con la legislazione civile e \u2014 come si dir\u00e0 (n. 56) \u2014 incoraggiando l\u2019esercizio dei suoi doveri e diritti di fronte alle autorit\u00e0 statali, avendo cura di conservare traccia documentale di tale suggerimento, evitando ogni forma dissuasiva nei confronti della presunta vittima. Si osservino sempre e comunque a tal proposito le eventuali convenzioni (concordati, accordi, intese) stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni.<br \/>\n49. Quando le leggi statali impongano all\u2019Ordinario o al Gerarca l\u2019informativa circa una notitia de delicto, si \u00e8 tenuti ad essa anche se si prevede che, in base alle leggi dello Stato, non vi sar\u00e0 l\u2019apertura di una procedura (per esempio per intervenuta prescrizione o per differenti previsioni circa la tipologia delittuosa).<br \/>\n50. Qualora le Autorit\u00e0 giudiziarie civili emanino un ordine esecutivo e legittimo richiedendo la consegna di documenti riguardanti le cause, o dispongano il sequestro giudiziario degli stessi documenti, l\u2019Ordinario o il Gerarca dovr\u00e0 cooperare con le Autorit\u00e0 civili, sempre rispettando eventuali accordi vigenti laddove esistono. Qualora vi siano dubbi sulla legittimit\u00e0 di tale richiesta o sequestro, l\u2019Ordinario o il Gerarca potr\u00e0 consultare esperti legali circa i rimedi disponibili nell\u2019ordinamento locale. In ogni caso \u00e8 opportuno informare immediatamente il Rappresentante Pontificio.<br \/>\n51 Qualora si renda necessario ascoltare un minore o persona ad esso equiparata, si adottino le norme civili del Paese e modalit\u00e0 adeguate alla et\u00e0 e allo stato, permettendo, ad esempio, che il minore sia accompagnato da un maggiorenne di sua fiducia ed evitando che abbia contatto diretto con l\u2019accusato.<br \/>\n52. Nella fase dell\u2019indagine previa, un compito di particolare delicatezza che spetta all\u2019Ordinario o al Gerarca \u00e8 di decidere se e quando informare di essa l\u2019accusato.<br \/>\n53. Per questo compito, non esiste un criterio uniforme, n\u00e9 vi sono esplicite disposizioni di Legge. Bisogna valutare l\u2019insieme dei beni che sono in gioco: oltre alla protezione dei diritti e della buona fama delle persone interessate (cf. cann. 50 e 220 CIC e 23 e 1517 CCEO), c\u2019\u00e8 anche da tenere in conto per esempio il rischio di inquinamento dell\u2019indagine previa, lo scandalo dei fedeli, l\u2019opportunit\u00e0 di raccogliere prima tutti gli elementi indiziali che potrebbero essere utili o necessari.<br \/>\n54. Qualora si decidesse di ascoltare la persona indagata, trattandosi di una fase precedente al giudizio non \u00e8 obbligatorio provvedere a nominarle un avvocato d\u2019ufficio. Se essa lo ritiene opportuno potr\u00e0 tuttavia avvalersi dell\u2019assistenza di un patrono da lei scelto. Alla persona segnalata non pu\u00f2 essere imposto il giuramento (cf ex analogia cann. 1728 \u00a7 2 CIC e 1471 \u00a7 2 CCEO).<br \/>\n55. Le autorit\u00e0 ecclesiastiche devono impegnarsi affinch\u00e9 la presunta vittima e la sua famiglia siano trattati con dignit\u00e0 e rispetto, e devono offrire loro accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite servizi dedicati, nonch\u00e9 assistenza spirituale, medica e psicologica, a seconda del caso specifico (cf art. 5 VELM). Altrettanto pu\u00f2 essere fatto nei confronti dell\u2019accusato. Si eviti per\u00f2 di dare l\u2019impressione di voler anticipare le risultanze processuali.<br \/>\n56. \u00c8 assolutamente necessario che, in questa fase, si eviti ogni atto che possa essere interpretato dalle presunte vittime come un ostacolo all\u2019esercizio dei loro diritti civili di fronte alle autorit\u00e0 statali.<br \/>\n57. L\u00e0 dove esistano strutture statali o ecclesiastiche di informazione e sostegno alle presunte vittime, o di consulenza per le autorit\u00e0 ecclesiali, \u00e8 bene fare riferimento anche ad esse. Queste strutture hanno uno scopo di puro consiglio, di orientamento e di assistenza, e le loro analisi non costituiscono in alcun modo decisioni processuali canoniche.<br \/>\n58. Ai fini della tutela della buona fama delle persone coinvolte e della tutela del bene pubblico, cos\u00ec come per evitare altri fatti (per esempio, il diffondersi dello scandalo, il rischio di occultamento delle future prove, l\u2019attivazione di minacce o altre condotte volte a distogliere la presunta vittima dall\u2019esercizio dei suoi diritti, la tutela di altre possibili vittime), secondo l\u2019art. 10 \u00a7 2 SST l\u2019Ordinario o il Gerarca hanno il diritto, fin dall\u2019inizio dell\u2019indagine previa, di imporre le misure cautelari elencate nei cann. 1722 CIC e 1473 CCEO[5].<br \/>\n59. Le misure cautelari elencate in questi canoni costituiscono un elenco tassativo, ossia si potr\u00e0 scegliere unicamente una o pi\u00f9 di esse.<br \/>\n60. Ci\u00f2 non toglie che l\u2019Ordinario o il Gerarca possa imporre altre misure disciplinari, secondo i suoi poteri, che per\u00f2, a stretto rigore di termini, non potranno essere definite \u201cmisure cautelari\u201d.<br \/>\nd\/ Come si impongono le misure cautelari?<br \/>\n61. Sia detto anzitutto che una misura cautelare non \u00e8 una pena (le pene si impongono solo al termine di un processo penale), ma un atto amministrativo i cui fini sono descritti dai citati cann. 1722 CIC e 1473 CCEO. L\u2019aspetto non penale della misura deve essere ben chiarito all\u2019interessato, per evitare che egli pensi di essere gi\u00e0 stato giudicato o punito prima del tempo. Va inoltre sottolineato che le misure cautelari si devono revocare se viene meno la causa che le ha suggerite e cessano quando l\u2019eventuale processo penale avr\u00e0 termine. Inoltre, esse possono essere modificate (aggravandole o alleggerendole) se le circostanze lo richiedessero. Si raccomanda comunque particolare prudenza e discernimento nel giudicare il venir meno della causa che ha suggerito le misure; non si esclude, inoltre, che esse \u2013 una volta revocate \u2013 possano essere imposte di nuovo.<br \/>\n62. Si rileva frequentemente che \u00e8 ancora in uso l\u2019antica terminologia di sospensione a divinis per indicare il divieto di esercizio del ministero imposto come misura cautelare a un chierico. \u00c8 bene evitare questa denominazione, come anche quella di sospensione ad cautelam, perch\u00e9 nella vigente legislazione la sospensione \u00e8 una pena e in questa fase non pu\u00f2 ancora essere imposta. Correttamente la disposizione sar\u00e0 denominata, per esempio, divieto o proibizione di esercizio pubblico del ministero.<br \/>\n63. \u00c8 da evitare la scelta di operare solamente un trasferimento d\u2019ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso.<br \/>\n64. Le misure cautelari di cui al n. 58 si impongono mediante un precetto singolare legittimamente notificato (cf cann. 49 ss. e 1319 CIC e 1406 e 1510 ss. CCEO).<br \/>\n65. Si ricordi che, quando si decidesse di modificare o revocare le misure cautelari, bisogner\u00e0 farlo con apposito decreto legittimamente notificato. Non sar\u00e0 necessario farlo, invece, alla fine dell\u2019eventuale processo, dato che in quel momento esse cessano in forza del diritto.<br \/>\ne\/ Che cosa fare per concludere l\u2019indagine previa?<br \/>\n66. Si raccomanda, ai fini dell\u2019equit\u00e0 e dell\u2019esercizio ragionevole della giustizia, che la durata dell\u2019indagine previa sia adeguata alle finalit\u00e0 dell\u2019indagine stessa, ossia il raggiungimento della fondata verisimiglianza della notitia de delicto e della corrispettiva esistenza del fumus delicti. Il protrarsi ingiustificato della durata dell\u2019indagine previa pu\u00f2 costituire una negligenza da parte dell\u2019autorit\u00e0 ecclesiastica.<br \/>\n67. Se l\u2019indagine \u00e8 stata svolta da persona idonea nominata dall\u2019Ordinario o dal Gerarca, essa gli consegni tutti gli atti dell\u2019indagine insieme a una propria valutazione delle risultanze dell\u2019indagine.<br \/>\n68. Secondo i cann. 1719 CIC e 1470 CCEO, l\u2019Ordinario o il Gerarca deve decretare la chiusura dell\u2019indagine previa.<br \/>\n69. Secondo l\u2019art. 10 \u00a7 1 SST, una volta che l\u2019indagine previa sia conclusa, e qualunque ne sia l\u2019esito, l\u2019Ordinario o il Gerarca ha il dovere di inviare copia autentica dei relativi atti al DDF, nei tempi pi\u00f9 rapidi. Alla copia degli atti e alla tabella riassuntiva di cui all\u2019Allegato, egli unisca la propria valutazione delle risultanze dell\u2019indagine (votum), offrendo anche eventuali suoi suggerimenti circa la maniera di procedere (per esempio, se ritiene opportuno attivare una procedura penale, e di quale tipo; se possa ritenersi sufficiente la pena imposta dalle autorit\u00e0 civili; se sia preferibile l\u2019applicazione di misure amministrative da parte dell\u2019Ordinario o del Gerarca; se si debba invocare la prescrizione del delitto o concederne la deroga).<br \/>\n70. Nel caso in cui l\u2019Ordinario o il Gerarca che ha svolto l\u2019indagine previa sia un Superiore maggiore, \u00e8 bene che trasmetta copia del fascicolo dell\u2019indagine anche al Moderatore supremo (o al Vescovo di riferimento, nel caso di Istituti o Societ\u00e0 di diritto diocesano), in quanto sono le figure con cui ordinariamente il DDF interloquir\u00e0 nel seguito. A sua volta, il Moderatore supremo invier\u00e0 al DDF il proprio votum, come al n. 69.<br \/>\n71 Qualora l\u2019Ordinario che ha svolto l\u2019indagine previa non sia l\u2019Ordinario del luogo dove \u00e8 stato commesso il presunto delitto, il primo comunichi al secondo le risultanze dell\u2019indagine.<br \/>\n72. Gli atti vengano inviati in un unico esemplare; \u00e8 utile che essi siano autenticati da un Notaio, che sar\u00e0 uno della Curia, se non ne \u00e8 stato nominato uno apposito per l\u2019indagine previa.<br \/>\n73. I cann. 1719 CIC e 1470 CCEO dispongono che l\u2019originale di tutti gli atti venga conservato nell\u2019archivio segreto della Curia.<br \/>\n74. Sempre secondo l\u2019art. 10 \u00a7 1 SST, una volta inviati gli atti dell\u2019indagine previa al DDF, l\u2019Ordinario o il Gerarca dovranno attendere comunicazioni o istruzioni in proposito da parte del DDF.<br \/>\n75. Chiaramente, qualora nel frattempo emergessero altri elementi relativi all\u2019indagine previa o a nuove accuse, essi vengano trasmessi il pi\u00f9 presto possibile al DDF, a integrazione di quanto gi\u00e0 in suo possesso. Se poi sembrasse utile riaprire l\u2019indagine previa a motivo di tali elementi, se ne dia immediata comunicazione al DDF.<br \/>\nIV. Che cosa pu\u00f2 fare il DDF a questo punto?<br \/>\n76. Ricevuti gli atti dell\u2019indagine previa, ordinariamente il DDF ne d\u00e0 immediato riscontro all\u2019Ordinario, al Gerarca, al Moderatore supremo (nel caso dei religiosi, anche al Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Societ\u00e0 di Vita Apostolica; se poi il chierico \u00e8 di una Chiesa orientale, al Dicastero per le Chiese orientali; infine, al Dicastero per l\u2019Evangelizzazione se il chierico appartiene a un territorio soggetto a quel Dicastero), comunicando \u2013 se gi\u00e0 non lo si era fatto in precedenza \u2013 il numero di Protocollo corrispondente al caso. A questo numero bisogner\u00e0 fare riferimento per ogni successiva comunicazione con il DDF.<br \/>\n77. In un secondo tempo, dopo aver studiato attentamente gli atti, al DDF si aprono varie possibilit\u00e0 di azione: archiviare il caso; chiedere un approfondimento dell\u2019indagine previa; imporre misure disciplinari non penali, ordinariamente mediante un precetto penale; imporre rimedi penali o penitenze, oppure ammonizioni o riprensioni; aprire un processo penale; individuare altre vie di sollecitudine pastorale. La decisione presa viene comunicata all\u2019Ordinario, con le adeguate istruzioni per portarla ad effetto.<br \/>\na\/ Che cosa sono le misure disciplinari non penali?<br \/>\n78. Le misure disciplinari non penali ordinano all\u2019accusato qualcosa da fare o da omettere.  Sono imposte tramite un precetto singolare (cf. cann. 49 CIC e 1510 \u00a72, 2\u00b0 CCEO) emesso dall\u2019Ordinario o dal Gerarca, oppure anche dal DDF. In questi casi, ordinariamente si impongono limitazioni nell\u2019esercizio del ministero, pi\u00f9 o meno estese in considerazione del caso, come anche talvolta l\u2019obbligo di risiedere in un determinato luogo. Si sottolinea che non si tratta di pene, ma di atti di governo destinati a garantire e proteggere il bene comune e la disciplina ecclesiale, e ad evitare lo scandalo dei fedeli. Questo tipo di precetto non minaccia una pena nel caso di non osservanza.<br \/>\nb\/ Che cosa \u00e8 un precetto penale?<br \/>\n79. Gli stessi tipi di misure sono imposti ordinariamente tramite un precetto penale ai sensi del can. 1319 \u00a7 1 CIC e 1406 \u00a7 1 CCEO. Il can. 1406 \u00a7 2 CCEO equipara ad esso l\u2019ammonizione con minaccia di pena.<br \/>\n80. Le formalit\u00e0 richieste per un precetto sono quelle gi\u00e0 ricordate (cann. 49 ss. CIC e 1510 ss. CCEO). Tuttavia, perch\u00e9 si tratti di un precetto penale, nel testo deve essere chiaramente indicata la pena comminata nel caso in cui il destinatario del precetto trasgredisca le misure che gli sono state imposte.<br \/>\n81. Si ricordi che, secondo il can. 1319 \u00a7 1 CIC, in un precetto penale non si possono comminare pene espiatorie perpetue; inoltre, la pena deve essere chiaramente determinata. Altre esclusioni di pene sono previste dal can. 1406 \u00a7 1 CCEO per i fedeli che appartengono alle diverse Chiese sui iuris.<br \/>\n82. Tale atto amministrativo ammette ricorso nei termini di Legge.<br \/>\nc\/ Che cosa sono i rimedi penali, le penitenze e le riprensioni pubbliche?<br \/>\n83. Per la definizione dei rimedi penali, delle penitenze e delle riprensioni pubbliche, si rimanda rispettivamente ai cann. 1339 e 1340 \u00a7 1 CIC, e 1427 CCEO[6].<br \/>\nV. Quali sono le decisioni possibili in una procedura penale?<br \/>\n84. Le decisioni al termine del processo penale, sia esso giudiziale o extragiudiziale potranno avere un esito di tre tipi:<br \/>\n&#8211; condannatorio (\u201cconstat\u201d), se con certezza morale consti la colpevolezza dell\u2019accusato in ordine al delitto ascrittogli. In tal caso si dovr\u00e0 indicare specificatamente il tipo di sanzione canonica inflitta o dichiarata;<br \/>\n&#8211; assolutorio (\u201cconstat de non\u201d), se con certezza morale consti la non colpevolezza dell\u2019imputato, in quanto il fatto non sussiste, l\u2019imputato non lo ha commesso, il fatto non \u00e8 previsto dalla legge come delitto o \u00e8 stato commesso da persona non imputabile;<br \/>\n&#8211; dimissorio (\u201cnon constat\u201d), qualora non sia stato possibile raggiungere la certezza morale in ordine alla colpevolezza dell\u2019imputato, in quanto manca o \u00e8 insufficiente o \u00e8 contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l\u2019imputato ha commesso il fatto o che il delitto \u00e8 stato commesso da persona imputabile.<br \/>\nVi \u00e8 la possibilit\u00e0 di provvedere al bene pubblico o al bene dell\u2019accusato con opportune ammonizioni, rimedi penali e altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale (cf can. 1348 CIC).<br \/>\nLa decisione (per sentenza o per decreto) dovr\u00e0 indicare a quale di questi tre generi fa riferimento, perch\u00e9 sia chiaro se \u201cconsta\u201d, o \u201cconsta che non\u201d, o \u201cnon consta\u201d.<br \/>\nVI. Quali sono le procedure penali possibili?<br \/>\n85. Secondo la Legge, le procedure penali possibili sono tre: il processo penale giudiziale; il processo penale extragiudiziale; la procedura introdotta dall\u2019art. 26 SST.<br \/>\n86. La procedura prevista nell\u2019art. 26 SST[7] \u00e8 riservata ai casi gravissimi, si conclude con una decisione diretta del Sommo Pontefice e prevede comunque che, anche se il compimento del delitto \u00e8 manifesto, all\u2019accusato sia garantito l\u2019esercizio del diritto di difesa.<br \/>\n87. Per quanto riguarda il processo penale giudiziale, si rimanda alle apposite disposizioni di Legge, sia dei rispettivi Codici, sia degli artt. 9, 10 \u00a7 2, 11-18, 26-29 SST.<br \/>\n88. Il processo penale giudiziale non richiede la doppia sentenza conforme, pertanto la decisione assunta dalla eventuale seconda istanza tramite sentenza determina la res iudicata (cf anche art. 18 SST). Contro una sentenza che sia passata in giudicato \u00e8 possibile solo la restitutio in integrum, purch\u00e9 si producano elementi che rendano palese la sua ingiustizia (cf cann. 1645 CIC, 1326 CCEO) o la querela di nullit\u00e0 (cf cann. 1619 ss. CIC, 1302 ss. CCEO). Il Tribunale costituito per questo tipo di processo \u00e8 sempre collegiale, ed \u00e8 formato da un minimo di tre giudici. Gode del diritto di appello alla sentenza di primo grado non solo la parte accusata che si ritiene ingiustamente gravata dalla sentenza, ma anche il Promotore di Giustizia del DDF (cf art. 16 \u00a7 2 SST).<br \/>\n89. Secondo gli artt. 10 \u00a7 1 e 16 \u00a7 3 SST, il processo penale giudiziale si pu\u00f2 svolgere in DDF o essere demandato a un Tribunale inferiore. Circa la decisione in proposito, viene inviata apposita lettera esecutiva a quanti sono interessati.<br \/>\n90. Anche durante lo svolgimento di un processo penale, giudiziale o extragiudiziale, si possono imporre all\u2019accusato le misure cautelari di cui ai nn. 58-65.<br \/>\na\/ Che cos\u2019\u00e8 il processo penale extragiudiziale?<br \/>\n91. Il processo penale extragiudiziale, talora chiamato \u201cprocesso amministrativo\u201d, \u00e8 una forma di processo penale che riduce le formalit\u00e0 previste nel processo giudiziale, al fine di accelerare il corso della giustizia, senza per questo eliminare le garanzie processuali che sono previste dal giusto processo (cf can. 221 CIC e 24 CCEO).<br \/>\n92. Per i delitti riservati al DDF, l\u2019art. 19 SST dispone che sia solo il DDF, in singoli casi, ex officio o su richiesta dell\u2019Ordinario o del Gerarca, a decidere se procedere per questa via.<br \/>\n93. Come il processo giudiziale, anche il processo penale extragiudiziale si pu\u00f2 svolgere in DDF o essere demandato a un\u2019istanza inferiore, ossia all\u2019Ordinario o al Gerarca dell\u2019accusato, oppure a terzi incaricati a ci\u00f2 dal DDF, su eventuale richiesta dell\u2019Ordinario o del Gerarca. Circa la decisione in proposito, viene inviata apposita lettera esecutiva a quanti sono interessati.<br \/>\n94. Il processo penale extragiudiziale si svolge con formalit\u00e0 leggermente differenti secondo i due Codici. Se vi fossero ambiguit\u00e0 circa il Codice a cui fare riferimento (per esempio nel caso di chierici di rito latino che operano in Chiese orientali, o chierici di rito orientale attivi in circoscrizioni latine), bisogner\u00e0 chiarire con il DDF quale Codice seguire e, in seguito, attenersi scrupolosamente a tale decisione.<br \/>\nb\/ Come si svolge un processo penale extragiudiziale secondo il CIC?<br \/>\n95. Quando un Ordinario riceve dal DDF l\u2019incarico di svolgere un processo penale extragiudiziale, deve anzitutto decidere se presiedere personalmente il processo o nominare un proprio Delegato esperto in diritto canonico. L\u2019Ordinario pu\u00f2 delegare a quest\u2019ultimo l\u2019intero processo, oppure riservare per s\u00e9 la decisione finale. Deve inoltre nominare due Assessori, che assisteranno lui o il suo Delegato nella fase di valutazione. Per la loro scelta, pu\u00f2 essere opportuno attenersi ai criteri elencati nei cann. 1424 e 1448 \u00a7 1 CIC. \u00c8 necessario nominare anche un Notaio, secondo i criteri richiamati al n. 41. Non \u00e8 prevista la nomina del Promotore di giustizia.<br \/>\n96. Le suddette nomine avvengano tramite apposito decreto. Agli officiali sia richiesto il giuramento di compiere fedelmente l\u2019incarico ricevuto, osservando il segreto. L\u2019avvenuto giuramento deve constare agli atti.<br \/>\n97. Successivamente, l\u2019Ordinario (o il suo Delegato) deve avviare il processo, con un decreto di convocazione dell\u2019accusato. Tale decreto deve contenere: l\u2019indicazione chiara della persona convocata, del luogo e del momento in cui dovr\u00e0 comparire, dello scopo per cui viene convocato, cio\u00e8 prendere atto dell\u2019accusa (che il testo del decreto richiamer\u00e0 per sommi capi) e delle corrispondenti prove (che non \u00e8 necessario elencare gi\u00e0 nel decreto), ed esercitare il suo diritto alla difesa. \u00c8 opportuno indicare gli officiali incaricati per il processo.<br \/>\n98. Con le nuove Norme promulgate nel 2021 (cf art. 20 \u00a7 7 SST), \u00e8 esplicitamente previsto dalla Legge per il caso di un processo extragiudiziale in materia riservata al DDF che l\u2019accusato, secondo il disposto dei cann. 1723 e 1481 \u00a7\u00a7 1-2 CIC, abbia un avvocato e\/o procuratore che lo assiste, da lui scelto o \u2013 se egli non lo fa \u2013 nominato d\u2019ufficio. Il nominativo dell\u2019avvocato e\/o procuratore deve essere fornito all\u2019Ordinario (o al suo Delegato) prima della sessione di notifica delle accuse e delle prove, con apposito mandato autentico secondo il can. 1484 \u00a7 1 CIC, per le necessarie verifiche sui requisiti richiesti dal can. 1483 CIC[8].<br \/>\n99. Se l\u2019accusato rifiuta o trascura di comparire, l\u2019Ordinario (o il suo Delegato) valuti se effettuare una seconda convocazione.<br \/>\n100. L\u2019accusato che rifiuta o trascura di comparire in prima o in seconda convocazione venga avvertito che il processo andr\u00e0 avanti nonostante la sua assenza. Questa notizia pu\u00f2 essere data gi\u00e0 al momento della prima convocazione. Se l\u2019accusato ha trascurato o rifiutato di comparire, la cosa venga verbalizzata e si proceda ad ulteriora.<br \/>\n101. Giunti il giorno e l\u2019ora della sessione di notifica delle accuse e delle prove, all\u2019accusato e all\u2019avvocato e\/o procuratore che lo accompagna viene esibito il fascicolo degli atti dell\u2019indagine previa. Si renda noto l\u2019obbligo di rispettare il segreto di ufficio.<br \/>\n102. Si presti particolare attenzione al fatto che, se il caso coinvolge il sacramento della Penitenza, venga rispettato l\u2019art. 4 \u00a7 2 SST, che prevede che all\u2019accusato non venga riferito il nome della presunta vittima, a meno che essa non abbia espressamente acconsentito a rivelarlo.<br \/>\n103. Non \u00e8 obbligatorio che alla sessione di notifica prendano parte gli Assessori.<br \/>\n104. La notifica dell\u2019accusa e delle prove avviene allo scopo di dare all\u2019accusato la possibilit\u00e0 di difendersi (cf can. 1720, 1\u00b0 CIC).<br \/>\n105. Con \u201caccusa\u201d si intende il delitto che la presunta vittima o altra persona sostiene essere accaduto, secondo quanto risultato durante l\u2019indagine previa. Presentare l\u2019accusa significa dunque rendere noto all\u2019accusato il delitto che gli si attribuisce, secondo quanto lo configura (per esempio, luogo di accadimento, numero ed eventualmente nominativo delle presunte vittime, circostanze).<br \/>\n106. Con \u201cprove\u201d si intende l\u2019insieme di tutto il materiale raccolto durante l\u2019indagine previa e altro materiale eventualmente acquisito: anzitutto la verbalizzazione delle accuse rilasciate dalle presunte vittime; poi i documenti pertinenti (per esempio cartelle cliniche, scambi epistolari anche per via elettronica, fotografie, prove d\u2019acquisto, estratti conto bancari); i verbali delle dichiarazioni di eventuali testimoni; e, infine, eventuali perizie (mediche \u2014 tra cui quelle psichiatriche \u2014, psicologiche, grafologiche) che chi ha condotto l\u2019indagine abbia ritenuto di accogliere o far eseguire. Si osservino le regole di riservatezza eventualmente imposte dalla legge civile.<br \/>\n107. L\u2019insieme di quanto sopra viene chiamato \u201cprove\u201d perch\u00e9, pur essendo stato raccolto in fase antecedente il processo, nel momento in cui viene aperto il processo extragiudiziale diventa automaticamente un insieme di prove.<br \/>\n108. In qualunque fase del processo, \u00e8 lecito che l\u2019Ordinario o il suo Delegato dispongano la raccolta di ulteriori prove, se sembra loro opportuno in base alle risultanze dell\u2019indagine previa. Ci\u00f2 pu\u00f2 accadere anche in base alle istanze dell\u2019accusato in fase di difesa. I risultati andranno ovviamente presentati all\u2019accusato durante lo svolgimento di essa. Gli venga presentato quanto raccolto a seguito delle istanze difensive, indicendo una nuova sessione di contestazione di accuse e prove, qualora si siano riscontrati nuovi elementi di accusa o di prova; altrimenti, questo materiale si pu\u00f2 considerare semplicemente come elemento integrante della difesa.<br \/>\n109. La difesa pu\u00f2 avvenire secondo due modalit\u00e0: a\/ raccogliendola seduta stante con apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti (ma, in particolare, da: Ordinario o suo Delegato; accusato ed avvocato e\/o procuratore; Notaio); b\/ fissando un ragionevole termine entro il quale detta difesa venga presentata all\u2019Ordinario o al suo Delegato, in forma scritta.<br \/>\n110. Si ricordi attentamente che, secondo il can. 1728 \u00a7 2 CIC, l\u2019accusato non \u00e8 tenuto a confessare il delitto, n\u00e9 pu\u00f2 essergli imposto il giuramento de veritate dicenda.<br \/>\n111. La difesa dell\u2019accusato pu\u00f2 chiaramente servirsi di tutti i mezzi leciti, come per esempio la richiesta di udire testimoni di parte, o esibire documenti e perizie.<br \/>\n112. Per quanto riguarda l\u2019ammissione di queste prove (e, in particolare, la raccolta di dichiarazioni di eventuali testimoni), valgono i criteri discrezionali permessi al giudice dalla Legge generale sul giudizio contenzioso[9].<br \/>\n113. Qualora il caso concreto lo richieda, l\u2019Ordinario o il suo Delegato valuti la credibilit\u00e0 circa gli intervenuti nel processo[10]. Per\u00f2, secondo l\u2019art. 4 \u00a7 2 SST, \u00e8 obbligato a farlo a proposito del denunciante qualora sia coinvolto il sacramento della Penitenza.<br \/>\n114. Trattandosi di processo penale, non \u00e8 previsto l\u2019obbligo di un intervento del denunciante in fase processuale. Di fatto, egli ha esercitato il suo diritto contribuendo alla formazione dell\u2019accusa e alla raccolta delle prove. Da quel momento, l\u2019accusa viene portata avanti dall\u2019Ordinario o dal suo Delegato.<br \/>\nc\/ Come si conclude un processo penale extragiudiziale secondo il CIC?<br \/>\n115. Egli invita i due Assessori a fornire entro un certo ragionevole termine la loro valutazione delle prove e degli argomenti di difesa, di cui al can. 1720, 2\u00b0 CIC. Nel decreto pu\u00f2 anche invitarli a una sessione comune, in cui svolgere tale valutazione. Il fine di tale sessione \u00e8 evidentemente di facilitare l\u2019analisi, la discussione e il confronto. Per tale sessione, facoltativa ma raccomandabile, non sono previste particolari formalit\u00e0 giuridiche.<br \/>\n116. Si fornisca previamente agli Assessori tutto il fascicolo processuale, concedendo loro un tempo congruo per lo studio e la valutazione personale. \u00c8 bene ricordare loro l\u2019obbligo di osservare il segreto di ufficio.<br \/>\n117. Bench\u00e9 non sia previsto dalla Legge, \u00e8 bene che il parere degli Assessori venga redatto in forma scritta e incluso negli atti, per facilitare la stesura del successivo decreto conclusivo da parte di chi di dovere. Questo parere, essendo per la valutazione dell\u2019Ordinario o del suo Delegato, non deve essere condiviso con l\u2019accusato o con il suo avvocato.<br \/>\n118. Allo stesso fine, se la valutazione delle prove e degli argomenti di difesa avviene durante una sessione comune, \u00e8 consigliabile prendere una serie di appunti sugli interventi e sulla discussione, anche in forma di verbale sottoscritto dagli intervenuti. Questi scritti ricadono sotto segreto di ufficio e non devono essere diffusi.<br \/>\n119. Qualora consti del delitto con certezza, l\u2019Ordinario o il suo Delegato (cf can. 1720, 3\u00b0 CIC) dovr\u00e0 emanare un decreto con cui chiudere il processo, irrogando e\/o dichiarando la pena, o imponendo il rimedio penale o la penitenza che egli riterr\u00e0 pi\u00f9 adeguata alla riparazione dello scandalo, al ristabilimento della giustizia e all\u2019emendamento del reo.<br \/>\n120. L\u2019Ordinario ricordi sempre che, se intende imporre una pena espiatoria perpetua, secondo l\u2019art. 19 \u00a7 2 SST dovr\u00e0 avere il mandato previo del DDF. Questo mandato \u00e8 un\u2019eccezione, limitatamente a questi casi, al divieto di infliggere pene perpetue per decreto, di cui al can. 1342 \u00a7 2 CIC. Un riferimento esplicito al mandato ricevuto dal DDF deve essere presente nel decreto se viene imposta una pena perpetua.<br \/>\n121. L\u2019elenco delle pene perpetue \u00e8 unicamente quello previsto dal can. 1336 \u00a7\u00a7 2-5 CIC[11], con le avvertenze di cui ai cann. 1337 e 1338 CIC[12].<br \/>\n122. Poich\u00e9 si tratta di un processo extragiudiziale, si abbia cura di ricordare che il decreto penale non \u00e8 una sentenza, che si emette solo alla fine di un processo giudiziale, anche se \u2013 come una sentenza \u2013 esso impone una pena.<br \/>\n123. Il decreto in questione \u00e8 un atto personale dell\u2019Ordinario o del suo Delegato, pertanto non deve essere firmato dagli Assessori, ma solo autenticato dal Notaio.<br \/>\n124. Oltre alle formalit\u00e0 generali previste per ogni decreto (cf cann. 48-56 CIC), il decreto penale dovr\u00e0 citare per sommi capi i principali elementi dell\u2019accusa e dello svolgimento del processo, ma soprattutto esporre almeno brevemente le ragioni su cui si fonda la decisione, in diritto (elencando cio\u00e8 i canoni su cui la decisione si fonda \u2013 per esempio, quelli che definiscono il delitto, quelli che definiscono eventuali attenuanti, esimenti o aggravanti \u2013 e, almeno in modo essenziale, la logica giuridica che ha portato a decidere di applicarli) e in fatto.<br \/>\n125. La motivazione in fatto \u00e8 chiaramente la pi\u00f9 delicata, perch\u00e9 l\u2019autore del decreto deve esporre le ragioni in base alle quali, confrontando il materiale dell\u2019accusa e quanto affermato nella difesa, di cui dovr\u00e0 rendere conto sinteticamente nell\u2019esposizione, \u00e8 giunto a ritenersi certo del compimento o del non compimento del delitto, o della non sufficiente certezza morale.<br \/>\n126. Ben comprendendo che non tutti possiedono articolate conoscenze del diritto canonico e del suo linguaggio formale, per un decreto penale si richiede che venga principalmente messo in evidenza il ragionamento svolto, pi\u00f9 che curare nel dettaglio la precisione terminologica. Eventualmente si ricorra all\u2019aiuto di persone competenti.<br \/>\n127. La notifica del decreto nella sua integrit\u00e0 (quindi, non solo della parte dispositiva) avverr\u00e0 tramite i mezzi legittimi previsti (cf cann. 54-56 CIC[13]) e deve constare in debita forma.<br \/>\n128. In qualunque caso, comunque, si deve inviare al DDF copia autenticata degli atti processuali (se gi\u00e0 non erano stati trasmessi) e del decreto notificato.<br \/>\n129. Se il DDF decide di avocare a s\u00e9 il processo penale extragiudiziale, tutti gli adempimenti previsti a partire dal n. 91 saranno chiaramente a proprio carico, fatto salvo il diritto di chiedere la collaborazione delle istanze inferiori, se necessario.<br \/>\nd\/ Come si svolge un processo penale extragiudiziale secondo il CCEO?<br \/>\n130. Come si \u00e8 detto nel n. 94, il processo penale extragiudiziale secondo il CCEO si svolge con alcune peculiarit\u00e0 proprie di quel diritto. Ai fini di una maggiore scorrevolezza espositiva, per evitare ripetizioni, si indicheranno solo tali peculiarit\u00e0: pertanto, alla prassi fin qui descritta e in comune con il CIC, bisogner\u00e0 fare gli adattamenti che seguono.<br \/>\n131. Anzitutto va ricordato che il dettato del can. 1486 CCEO va scrupolosamente seguito, pena la mancanza di validit\u00e0 del decreto penale.<br \/>\n132. Nel processo penale extragiudiziale secondo il CCEO non c\u2019\u00e8 la presenza degli Assessori, ma \u00e8 invece obbligatoria quella del Promotore di giustizia.<br \/>\n133. La sessione di notifica dell\u2019accusa e delle prove si deve svolgere con la presenza obbligatoria del Promotore di giustizia e del Notaio.<br \/>\n134. Secondo il can. 1486 \u00a7 1, 2\u00b0 CCEO, la sessione di notifica e conseguentemente la raccolta della difesa va svolta unicamente in discussione orale. Ci\u00f2 non esclude tuttavia che, per tale discussione, la difesa possa essere consegnata in forma scritta.<br \/>\n135. Si invita a ponderare con particolare attenzione, in base alla gravit\u00e0 del delitto, se le pene di cui al can. 1426 \u00a7 1 CCEO siano veramente adeguate per raggiungere quanto previsto dal can. 1401 CCEO. Nella decisione circa la pena da imporre si osservino i cann. 1429[14] e 1430[15]CCEO.<br \/>\n136. Il Gerarca o il suo Delegato ricordi sempre che, secondo l\u2019art. 19 \u00a7 2 SST, i divieti di cui al can. 1402 \u00a7 2 CCEO non sono applicabili. Pertanto, egli potr\u00e0 imporre per decreto una pena espiatoria perpetua, avuto tuttavia il mandato previo del DDF richiesto dal medesimo art. 19 \u00a7 2 SST. La concessione del mandato previo del DDF va menzionata esplicitamente nel decreto.<br \/>\n137. Per stendere il decreto penale valgono i medesimi criteri indicati ai nn. 119-126.<br \/>\n138. La notifica, poi, avverr\u00e0 nei termini del can. 1520 CCEO e deve constare in debita forma.<br \/>\n139. Per tutto quanto non si \u00e8 detto nei numeri precedenti, si faccia riferimento a quanto scritto per il processo extragiudiziale secondo il CIC, anche nell\u2019eventuale svolgimento del processo in DDF.<br \/>\ne\/ Il decreto penale ricade sotto il segreto di ufficio?<br \/>\n140. Come gi\u00e0 richiamato (cf n. 47), gli atti processuali e la decisione si trovano sotto il segreto di ufficio. Bisogna costantemente richiamare a questo tutti gli intervenuti nel processo, a qualunque titolo.<br \/>\n141. Il decreto va notificato integralmente all\u2019accusato. La notifica va fatta al suo procuratore, se egli se ne \u00e8 avvalso.<br \/>\nVII. Che cosa pu\u00f2 succedere quando finisce una procedura penale?<br \/>\n142. Secondo il tipo di procedura attivata, vi sono differenti possibilit\u00e0 che spettano a chi \u00e8 intervenuto come parte nella procedura stessa.<br \/>\n143. Se vi \u00e8 stata la procedura secondo l\u2019art. 26 SST, trattandosi di un atto del Romano Pontefice esso \u00e8 inappellabile (cf cann. 333 \u00a7 3 CIC e 45 \u00a7 3 CCEO).<br \/>\n144. Se vi \u00e8 stato un processo penale giudiziale, si aprono le possibilit\u00e0 di impugnazione previste dalla Legge, ossia la querela di nullit\u00e0, la restitutio in integrum e l\u2019appello.<br \/>\n145. Secondo l\u2019art. 16 \u00a7 3 SST, l\u2019unico Tribunale di seconda istanza che si pu\u00f2 adire \u00e8 quello del DDF.<br \/>\n146. Per presentare appello, si segue il disposto di Legge, notando accuratamente che l\u2019art. 16 \u00a7 2 SST modifica i termini di presentazione dell\u2019appello, imponendo il termine perentorio di sessanta giorni utili, da contarsi secondo quanto disposto dai cann. 202 \u00a7 1 CIC e 1545 \u00a7 1 CCEO.<br \/>\n147. Se vi \u00e8 stato un processo penale extragiudiziale, \u00e8 data la possibilit\u00e0 di presentare ricorso contro il decreto che lo conclude secondo i termini previsti dalla Legge, ossia dai cann. 1734 ss. CIC e 1487 CCEO (cf punto VIII).<br \/>\n148. Appelli e ricorsi, secondo i cann. 1353 CIC, e 1319 e 1487 \u00a7 2 CCEO, hanno effetto sospensivo della pena.<br \/>\n149. Poich\u00e9 la pena \u00e8 sospesa e il percorso del processo penale \u00e8 prolungato, restano in vigore le misure cautelari con le stesse avvertenze e modalit\u00e0 di cui ai nn. 58-65.<br \/>\nVIII. Che cosa fare in caso di ricorso contro un decreto penale?<br \/>\n150. La Legge prevede modalit\u00e0 differenti, secondo i Codici.<br \/>\na\/ Che cosa prevede il CIC in caso di ricorso contro un decreto penale?<br \/>\n151. Chi intende presentare un ricorso contro un decreto penale, secondo il can. 1734 CIC deve chiederne prima la correzione o la revoca all\u2019autore (Ordinario o suo Delegato) entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima notifica.<br \/>\n152. L\u2019autore, secondo il can. 1735 CIC, entro trenta giorni da quando ha ricevuto la domanda pu\u00f2 rispondere correggendo il proprio decreto o respingendo la domanda. Ha anche facolt\u00e0 di non rispondere in alcun modo.<br \/>\n153. Contro il decreto corretto, il rigetto della domanda o il silenzio dell\u2019autore, il ricorrente pu\u00f2 rivolgersi al Congresso del DDF direttamente o tramite l\u2019autore del decreto (cf can. 1737 \u00a7 1 CIC) o tramite procuratore, nei termini perentori di 15 giorni utili previsti dal can. 1737 \u00a7 2 CIC[16].<br \/>\n154. Se il ricorso gerarchico \u00e8 stato presentato all\u2019autore del decreto, questi lo deve immediatamente trasmettere al DDF (cf can. 1737 \u00a7 1 CIC). Dopo di che (come pure se il ricorso \u00e8 stato presentato direttamente in DDF), l\u2019autore del decreto deve unicamente attendere eventuali istruzioni o richieste del DDF, che comunque lo informer\u00e0 circa l\u2019esito dell\u2019esame del ricorso.<br \/>\nb\/ Che cosa prevede il CCEO in caso di ricorso contro un decreto penale?<br \/>\n155. Il CCEO prevede una procedura pi\u00f9 semplice rispetto al CIC. Infatti, a norma del can. 1487 \u00a7 1 CCEO il ricorrente deve rivolgersi unicamente al Congresso del DDF entro dieci giorni utili dalla notifica.<br \/>\n156. L\u2019autore del decreto, in tal caso, non deve fare nulla, se non attendere eventuali istruzioni o richieste del DDF, che comunque lo informer\u00e0 circa l\u2019esito dell\u2019esame del ricorso. Tuttavia, se si tratta del Gerarca, dovr\u00e0 prendere atto degli effetti sospensivi del ricorso, di cui al n. 148.<br \/>\nIX. C\u2019\u00e8 qualcosa che bisogna tenere sempre presente?<br \/>\n157. Fin da quando si ha la notitia de delicto, l\u2019accusato ha diritto di presentare domanda di essere dispensato da tutti gli oneri connessi con il suo stato di chierico, compreso il celibato, e, contestualmente, dagli eventuali voti religiosi. L\u2019Ordinario o il Gerarca deve chiaramente informarlo di questo suo diritto. Qualora il chierico decidesse di avvalersi di questa possibilit\u00e0, dovr\u00e0 scrivere apposita domanda, rivolta al Santo Padre, presentandosi e indicando in breve le motivazioni per cui la chiede. La domanda deve essere chiaramente datata e firmata dall\u2019Oratore. Essa andr\u00e0 consegnata al DDF, accompagnata dal votum dell\u2019Ordinario o Gerarca. Il DDF, a sua volta, provveder\u00e0 all\u2019inoltro e \u2013 se il Santo Padre accetter\u00e0 l\u2019istanza \u2013 trasmetter\u00e0 all\u2019Ordinario o Gerarca il rescritto di dispensa, chiedendogli di provvedere alla legittima notifica all\u2019Oratore.<br \/>\n158. I decreti emessi in sede gerarchica dal Congresso del DDF di cui ai nn. 153 e 155 o ai sensi del can. 1720, 3\u00b0 CIC o 1486 \u00a7 1, 3\u00b0 CCEO al termine di in un processo penale extragiudiziale possono essere soggetti al ricorso ex art. 24 SST[17]. Il ricorso, ai fini della sua ammissibilit\u00e0, deve determinare con chiarezza il petitum e contenere le motivazioni in iure e in facto sulle quali si basa. Il ricorrente deve sempre avvalersi di un avvocato, munito di apposito mandato. Il ricorso deve essere presentato direttamente al DDF.<br \/>\n159. Se una Conferenza episcopale ha gi\u00e0 provveduto a scrivere le proprie linee guida in merito al trattamento dei casi di abuso sessuale di minori, rispondendo all\u2019invito fatto dal DDF nel 2011, questo testo potr\u00e0 essere tenuto presente.<br \/>\n160. Capita talvolta che la notitia de delicto riguardi un chierico gi\u00e0 deceduto. In tal caso, non pu\u00f2 essere attivato alcun tipo di procedura penale.<br \/>\n161. Se un chierico segnalato muore durante l\u2019indagine previa, non sar\u00e0 possibile aprire una successiva procedura penale. Si raccomanda comunque all\u2019Ordinario o al Gerarca di darne ugualmente informazione al DDF.<br \/>\n162. Se un chierico accusato muore durante il processo penale, il fatto venga comunicato al DDF.<br \/>\n163. Se, in fase di indagine previa, un chierico accusato ha perso tale stato canonico in seguito a concessione di dispensa o a pena imposta in altra procedura, l\u2019Ordinario o il Gerarca valuti se sia opportuno condurre a termine l\u2019indagine previa, a fini di carit\u00e0 pastorale e per esigenze di giustizia nei confronti delle presunte vittime. Se ci\u00f2 poi avviene a processo penale gi\u00e0 avviato, esso potr\u00e0 comunque essere condotto a termine, se non altro ai fini di definire la responsabilit\u00e0 nell\u2019eventuale delitto e di imporre eventuali pene. Va infatti ricordato che, nella definizione di delictum gravius, conta che l\u2019accusato fosse chierico al tempo dell\u2019eventuale delitto, non al tempo della procedura.<br \/>\n164. Tenendo in conto le provvisioni dell\u2019art. 28 SST, l\u2019autorit\u00e0 ecclesiastica competente (Ordinario o Gerarca) informi nei dovuti modi la presunta vittima e l\u2019accusato, qualora ne facciano richiesta, circa le singole fasi del procedimento, avendo cura di non rivelare notizie coperte da segreto pontificio o segreto di ufficio la cui divulgazione potrebbe portare detrimento a terzi.<br \/>\n* * *<br \/>\nQuesto Vademecum non intende sostituirsi alla formazione degli operatori del diritto canonico, in particolare per quanto riguarda la materia penale e processuale. Soltanto una conoscenza approfondita della Legge e dei suoi intendimenti potr\u00e0 rendere il debito servizio alla verit\u00e0 e alla giustizia, da ricercarsi con peculiare attenzione in materia di delicta graviora in ragione delle profonde ferite che infliggono alla comunione ecclesiale.<\/p>\n<p>TABULATO PER CASI DI DELICTA RESERVATA<\/p>\n<p>NOTE<br \/>\n[1] Art. 8 SST &#8211; \u00a7 1. L\u2019azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in venti anni. \u00a7 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 \u00a7 2 CIC e del can. 1152 \u00a7 3 CCEO. Tuttavia nel delitto di cui all\u2019art. 6 n. 1, la prescrizione decorre dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni. \u00a7 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di derogare alla prescrizione per tutti i singoli casi di delitti riservati, anche se concernono delitti commessi prima dell\u2019entrata in vigore delle presenti Norme.<br \/>\n[2] Art. 4 \u00a7 2 SST &#8211; Nelle cause per i delitti di cui al \u00a7 1, non \u00e8 lecito ad alcuno rendere noto il nome del denunciante o penitente, n\u00e9 all\u2019accusato n\u00e9 al suo Patrono, se il denunciante o penitente non hanno dato espresso consenso; si valuti con particolare attenzione la credibilit\u00e0 del denunciante, e si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale, garantendo il diritto di difesa dell\u2019accusato.<br \/>\n[3] Art. 9 \u00a7 2 SST &#8211; Questo Supremo Tribunale, solo unitamente ai delitti ad esso riservati, giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato in ragione del nesso della persona e della complicit\u00e0.<br \/>\n[4] Can. 1428 CIC &#8211; \u00a7 1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l\u2019istruttoria della causa, scegliendolo tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico. \u00a7 2. Il Vescovo pu\u00f2 approvare all\u2019incarico di uditore chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina. Can. 1093 CCEO &#8211; \u00a7 1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l\u2019istruttoria della causa, scegliendolo o tra i giudici del tribunale o tra i fedeli cristiani ammessi dal Vescovo eparchiale a questo ufficio. \u00a7 2. Il Vescovo eparchiale pu\u00f2 ammettere all\u2019ufficio di uditore dei fedeli cristiani, che si distinguano per buoni costumi, per prudenza e dottrina.<br \/>\n[5] Can. 1722 CIC &#8211; L\u2019Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libert\u00e0 dei testimoni e garantire il corso della giustizia, pu\u00f2 [\u2026] allontanare l&#8217;imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucaristia [\u2026]. Can. 1473 CCEO &#8211; Al fine di prevenire gli scandali, di proteggere la libert\u00e0 dei testimoni e di tutelare il corso della giustizia, il Gerarca pu\u00f2 [\u2026] impedire all\u2019imputato l\u2019esercizio dell\u2019Ordine sacro, dell\u2019ufficio, del ministero o di altro incarico, imporgli o proibirgli il soggiorno in qualche luogo o territorio, o anche proibirgli di ricevere pubblicamente la divina Eucaristia [\u2026].<br \/>\n[6] Can. 1339 CIC &#8211; \u00a7 1. L\u2019Ordinario pu\u00f2 ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell\u2019occasione prossima di delinquere, o sul quale dall\u2019indagine fatta cada il sospetto grave d\u2019aver commesso il delitto. \u00a7 2. L\u2019Ordinario pu\u00f2 riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l\u2019ordine. \u00a7 3. Dell\u2019ammonizione e della riprensione deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell\u2019archivio segreto della curia. \u00a7 4. Se, una o pi\u00f9 volte, siano state fatte inutilmente a qualcuno ammonizioni o correzioni, o se non si possa attendere da esse alcun effetto, l\u2019Ordinario dia un precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o evitare. \u00a7 5. Se lo richieda la gravit\u00e0 del caso, e soprattutto nel caso in cui qualcuno si trovi in pericolo di ricadere nel delitto, l\u2019Ordinario, anche al di l\u00e0 delle pene inflitte a norma del diritto o dichiarate mediante sentenza o decreto, lo sottoponga ad una misura di vigilanza determinata mediante un decreto singolare. Can. 1340 \u00a7 1 CIC: La penitenza che pu\u00f2 essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di religione, di piet\u00e0 o di carit\u00e0 da farsi. Can. 1427 CCEO &#8211; \u00a7 1: Salvo restando il diritto particolare, la riprensione pubblica ha luogo o davanti al notaio o a due testimoni oppure a mezzo di lettera in modo per\u00f2 che consti da qualche documento della ricezione e del contenuto della lettera. \u00a7 2. Bisogna guardarsi affinch\u00e9 nella riprensione pubblica non si dia uno spazio maggiore di quanto \u00e8 necessario, all\u2019infamia del reo.<br \/>\n[7] Art. 26 SST &#8211; \u00c8 diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede, in qualunque stato e grado del procedimento, deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice, in merito alla dimissione o alla deposizione dallo stato clericale, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi di particolare gravit\u00e0 di cui agli artt. 2-6, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facolt\u00e0 di difendersi.<br \/>\n[8] Can. 1483 CIC &#8211; Procuratore ed avvocato devono essere maggiorenni e di buona fama; l&#8217;avvocato deve inoltre essere cattolico, a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti, e dottore in diritto canonico, o in caso contrario veramente esperto, ed approvato dal Vescovo stesso.<br \/>\n[9] Ex analogia can. 1527 CIC &#8211; \u00a7 1. Possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.<br \/>\n[10] Ex analogia can. 1572 CIC &#8211; Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto, se necessario, lettere testimoniali, prenda in considerazione: 1) quale sia la condizione e l&#8217;onest\u00e0 della persona; 2) se la testimonianza \u00e8 fatta per conoscenza propria, soprattutto per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla propria opinione, per fama o per averlo udito da altri; 3) se il teste sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso; 4) se abbia contestimoni su quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri elementi di prova.<br \/>\n[11] Can. 1336 CIC &#8211; \u00a7 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge pu\u00f2 eventualmente aver stabilito, sono quelle elencate nei \u00a7\u00a7 2-5. \u00a7 2: Ingiunzione: 1\u00b0 di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2\u00b0 di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalit\u00e0 della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale. \u00a7 3: Proibizione: 1\u00b0 di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2\u00b0 di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi; 3\u00b0 di porre tutti o alcuni atti di potest\u00e0 di ordine; 4\u00b0 di porre tutti o alcuni atti di potest\u00e0 di governo; 5\u00b0 di esercitare qualche diritto o privilegio o di usare insegne o titoli; 6\u00b0 di godere di voce attiva o passiva nelle elezioni canoniche e di partecipare con diritto di voto nei consigli e nei collegi ecclesiastici; 7\u00b0 di portare l\u2019abito ecclesiastico o religioso. \u00a7 4 Privazione: 1\u00ba di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi; 2\u00ba della facolt\u00e0 di ricevere le confessioni o della facolt\u00e0 di predicare; 3\u00ba della potest\u00e0 delegata di governo; 4\u00ba di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli; 5\u00ba di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can. 1350, \u00a7 1. \u00a7 5. La dimissione dallo stato clericale.<br \/>\n[12] Can. 1337 CIC &#8211; \u00a7 1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio pu\u00f2 essere applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l&#8217;ingiunzione di dimorarvi pu\u00f2 essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi. \u00a7 2. Per infliggere l&#8217;ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio, \u00e8 necessario che vi sia il consenso dell&#8217;Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla correzione dei chierici anche extradiocesani. Can. 1338 CIC &#8211; \u00a7 1. Le pene espiatorie, recensite nel can. 1336, non si applicano mai a potest\u00e0, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facolt\u00e0, grazie, titoli, insegne che non siano sotto la potest\u00e0 del superiore che costituisce la pena. \u00a7 2. Non si pu\u00f2 privare alcuno della potest\u00e0 di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si pu\u00f2 privare dei gradi accademici. \u00a7 3. Per le proibizioni indicate nel can. 1336, \u00a7 3, si deve osservare la norma data per le censure al can. 1335, \u00a7 2. \u00a7 4. Soltanto le pene espiatorie recensite come proibizioni nel can. 1336, \u00a7 3, possono essere pene latae sententiae o altre che eventualmente siano stabilite con legge o precetto. \u00a7 5. Le proibizioni di cui al can. 1336, \u00a7 3, non sono mai sotto pena di nullit\u00e0.<br \/>\n[13] Can. 54 CIC &#8211; \u00a7 1. Il decreto singolare, la cui applicazione viene affidata all&#8217;esecutore, ha effetto dal momento dell&#8217;esecuzione; in caso contrario dal momento in cui viene intimato alla persona per autorit\u00e0 di colui che emette il decreto. \u00a7 2. Il decreto singolare, per poterne urgere l&#8217;osservanza, deve essere intimato con un legittimo documento a norma del diritto. Can. 55 CIC &#8211; Fermo restando il disposto dei cann. 37 e 51, quando una gravissima ragione si frapponga alla consegna del testo scritto del decreto, il decreto si ritiene intimato se viene letto alla persona cui \u00e8 destinato di fronte a un notaio o a due testimoni, con la redazione degli atti, da sottoscriversi da tutti i presenti. Can. 56 CIC &#8211; Il decreto si ritiene intimato, se colui al quale \u00e8 destinato, chiamato nel dovuto modo a ricevere o ad udire il decreto, senza giusta causa non comparve o ricus\u00f2 di sottoscrivere.<br \/>\n[14] Can. 1429 CCEO &#8211; \u00a7 1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio pu\u00f2 colpire solo i chierici o i religiosi o i membri di una societ\u00e0 di vita comune a guisa dei religiosi; la prescrizione invece di dimorare in un determinato luogo o territorio non pu\u00f2 colpire se non i chierici ascritti a un&#8217;eparchia, salvo il diritto degli istituti di vita consacrata. \u00a7 2. Per infliggere la prescrizione di dimorare in un determinato luogo o territorio, si richiede il consenso del Gerarca del luogo, a meno che non si tratti o della casa di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio o patriarcale, nel qual caso si richiede il consenso del Superiore competente, oppure di una casa destinata alla penitenza e all&#8217;emendamento di chierici di pi\u00f9 eparchie.<br \/>\n[15] Can. 1430 CCEO &#8211; \u00a7 1. Le privazioni penali possono colpire soltanto le potest\u00e0, gli uffici, i ministeri, gli incarichi, i diritti, i privilegi, le facolt\u00e0, le grazie, i titoli, le insegne che sono sotto la potest\u00e0 dell\u2019autorit\u00e0 che costituisce la pena o del Gerarca che ha promosso il giudizio penale o che la infligge con decreto; lo stesso vale per il trasferimento penale ad altro ufficio. \u00a7 2. Non pu\u00f2 esserci la privazione della potest\u00e0 di ordine sacro, ma solo la proibizione di esercitare tutti o alcuni dei suoi atti a norma del diritto comune; cos\u00ec pure non pu\u00f2 esserci la privazione dei gradi accademici.<br \/>\n[16] Can. 1737 \u00a7 2 CIC &#8211; Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni utili, che [\u2026] decorrono a norma del can. 1735.<br \/>\n[17] Art. 24 SST &#8211; \u00a7 1. Contro gli atti amministrativi singolari della Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, il Promotore di Giustizia del Dicastero e l\u2019accusato hanno il diritto di presentare ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla medesima Congregazione, la quale giudica il merito e la legittimit\u00e0, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all\u2019art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus. \u00a7 2. L\u2019accusato, per la presentazione del ricorso di cui al \u00a7 1 deve, a pena di inammissibilit\u00e0 del ricorso medesimo, avvalersi sempre di un Avvocato che sia un fedele, munito di apposito mandato e provvisto di dottorato o almeno di licenza in diritto canonico. \u00a7 3. Il ricorso di cui al \u00a7 1, ai fini della sua ammissibilit\u00e0, deve indicare con chiarezza il petitum e contenere le motivazioni in iure e in facto sulle quali si basa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE VADEMECUM SU ALCUNI PUNTI DI PROCEDURA NEL TRATTAMENTO DEI CASI DI ABUSO SESSUALE DI MINORI COMMESSI DA CHIERICI Ver. 2.0 5.06.2022 NOTA BENE: a. oltre che per i delitti previsti dall\u2019art. 6 delle Normae promulgate dal motu proprio \u201cSacramentorum sanctitatis tutela\u201d, quanto segue \u00e8 da osservarsi \u2014 con gli &hellip; <a href=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/dicastero-per-la-dottrina-della-fede-giugno-2022-2\/\" class=\"more-link\">Continue reading <span class=\"screen-reader-text\">DICASTERO PER LA DOTTRINA DELLA FEDE &#8211; GIUGNO 2022<\/span> <span class=\"meta-nav\">&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"ip_address":"","user_agent":"","level":"","revision":"","cookie_id":"","page_referer":"","html_form":"","footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"class_list":["post-1607","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1607","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1607"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1607\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1609,"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1607\/revisions\/1609"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1607"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}