{"id":1237,"date":"2020-12-13T10:08:00","date_gmt":"2020-12-13T09:08:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/?page_id=1237"},"modified":"2021-03-13T12:04:21","modified_gmt":"2021-03-13T11:04:21","slug":"testi-santo-padre","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/testi-santo-padre\/","title":{"rendered":"Testi Santo Padre &#8211; Santa Sede"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-page pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1237?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/seminariovescovile\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1237?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/seminariovescovile\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div><p><strong>Lettera Apostolica in forma di \u201cMotu Proprio\u201d del Sommo Pontefice Francesco\u00a0<a href=\"http:\/\/w2.vatican.va\/content\/francesco\/it\/motu_proprio\/documents\/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Vos estis lux mundi<\/a>, Papa Francesco, 09<\/strong><strong>\u00a0maggio 2019<\/strong><br \/>\n<em>Il Motu Proprio stabilisce nuove procedure per segnalare molestie e violenze, e assicurare che vescovi e superiori religiosi rendano conto del loro operato. Introdotto l\u2019obbligo per chierici e religiosi di segnalare gli abusi. Ogni diocesi dovr\u00e0 dotarsi di un sistema facilmente accessibile al pubblico per ricevere le segnalazioni.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/press.vatican.va\/content\/salastampa\/it\/bollettino\/pubblico\/2019\/12\/17\/1010\/02063.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><strong>Rescriptum ex audientia SS.mi: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui si introducono alcune modifiche alle \u201cNormae de gravioribus delictis\u201d<\/strong><\/a><strong>,<\/strong>\u00a0<strong>Papa Francesco, 17 dicembre 2019<\/strong><br \/>\n<em>In questo Rescritto del Papa si introducono alcune modifiche alle \u201cNormae de gravioribus delictis\u201d, che fanno riferimento al Motu Proprio \u201cSacramentorum Sancitatis tutela\u201d emanato da Giovanni Paolo II il 30 aprile 2001. Rispetto al precedente rescritto, firmato dall\u2019allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, card. William Levada, l\u2019et\u00e0 \u00e8 stata innalzata dai 14 ai 18 anni: viene dichiarata punibile, infatti, \u201cl\u2019acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di 18 anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/press.vatican.va\/content\/salastampa\/it\/bollettino\/pubblico\/2019\/12\/17\/1011\/02062.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Rescriptum ex audientia SS.mi: Rescritto del Santo Padre Francesco con cui si promulga l\u2019Istruzione &#8220;Sulla riservatezza delle cause&#8221;<\/a>,<\/strong>\u00a0<strong>Papa Francesco, 17 dicembre 2019<\/strong><br \/>\n<em>Con questo Rescritto gli abusi sessuali commessi da membri del clero su minori non sono pi\u00f9 coperti da \u201csegreto pontificio\u201d. Rimane, invece, il \u201csegreto d\u2019ufficio\u201d per garantire \u201cla sicurezza, l\u2019integrit\u00e0 e la riservatezza\u201d delle varie fasi del processo e \u201ctutelare la buona fama, l\u2019immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte\u201d.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/resources\/resources_norme_it.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Norme sostanziali<\/a>\u00a0circa i delitti pi\u00f9 gravi riservati alla competenza esclusiva della Congregazione per la dottrina della fede, Papa Benedetto XVI, 21 Maggio 2010<\/strong><br \/>\n<em>\u201cDopo un attento e accurato studio dei cambiamenti proposti, i membri della Congregazione per la Dottrina della Fede hanno sottoposto al Romano Pontefice il risultato delle proprie determinazioni che, lo stesso Sommo Pontefice, con decisione del 21 maggio 2010, ha approvato, ordinandone la promulgazione\u201d. (Introduzione storica a cura della Congregazione per la dottrina della fede). Le modifiche introdotte sono sia sostanziali che procedurali. Includono ora \u201cl\u2019acquisizione o la detenzione o la divulgazione\u201d di materiale pedopornografico.<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><a href=\"http:\/\/www.vatican.va\/roman_curia\/congregations\/cfaith\/documents\/rc_con_cfaith_doc_20110503_abuso-minori_it.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Lettera circolare<\/a>\u00a0per aiutare le conferenze episcopali nel preparare linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, Congregazione per la Dottrina della fede, 3 maggio 2011<\/strong><br \/>\n<em>Data la responsabilit\u00e0 del Vescovo diocesano \u201cdi assicurare il bene comune dei fedeli e, specialmente, la protezione dei bambini e dei giovani\u201d, venne redatto questo documento per aiutare i vescovi diocesani a \u201cdare una risposta adeguata ai casi eventuali di abuso sessuale su minori commesso da chierici\u201d nelle loro diocesi\u201d (vedi l\u2019Introduzione). Specificatamente, incoraggia le conferenze episcopali a sviluppare le Linee guida che \u201cdovranno portare ad un orientamento comune all\u2019interno di una Conferenza Episcopale aiutando ad armonizzare al meglio gli sforzi dei singoli Vescovi nel salvaguardare i minori\u201d. (dalla Conclusione).<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4>CODICE DI DIRITTO CANONICO<\/h4>\n<p><strong>Can. 489<\/strong><br \/>\n\u00a7 1. Vi sia nella curia diocesana anche un archivio segreto o almeno, nell\u2019archivio comune, vi sia un armadio o una cassa chiusi a chiave e che non possano essere rimossi dalla loro sede; in essi si custodiscano con estrema cautela i documenti che devono essere conservati sotto segreto.<br \/>\n\u00a7 2. Ogni anno si distruggano i documenti che riguardano le cause criminali in materia di costumi, se i rei sono morti oppure se tali cause si sono concluse da un decennio con una sentenza di condanna, conservando per\u00f2 un breve sommario del fatto con il testo della sentenza definitiva.<\/p>\n<p><strong>Can. 490<\/strong><br \/>\n\u00a7 1. Solo il Vescovo abbia la chiave dell\u2019archivio segreto.<br \/>\n\u00a7 2. Mentre la sede \u00e8 vacante, l\u2019archivio o l\u2019armadio segreto non si apra se non in caso di vera necessit\u00e0 dallo stesso Amministratore diocesano.<br \/>\n\u00a7 3. Non siano asportati documenti dall\u2019archivio o armadio segreto.<\/p>\n<p><strong>Can. 1342<\/strong><br \/>\n\u00a7 1. Ogniqualvolta giuste cause si oppongono a che si celebri un processo giudiziario, la pena pu\u00f2 essere inflitta o dichiarata con decreto extragiudiziale; rimedi penali e penitenze possono essere applicati per decreto in qualunque caso.<br \/>\n\u00a7 2. Per decreto non si possono infliggere o dichiarare pene perpetue; n\u00e9 quelle pene che la legge o il precetto che le costituisce vieta di applicare per decreto.<br \/>\n\u00a7 3. Quanto vien detto nella legge o nel precetto a riguardo del giudice per ci\u00f2 che concerne la pena da infliggere o dichiarare in giudizio, si deve applicare al Superiore, che infligga o dichiari la pena per decreto extragiudiziale, a meno che non consti altrimenti n\u00e9 si tratti di disposizioni attinenti soltanto la procedura.<\/p>\n<p><strong>Can. 1425<\/strong><br \/>\n\u00a7 1. Riprovata la consuetudine contraria, al tribunale collegiale di tre giudici sono riservate:<br \/>\n1\u00b0 le cause contenziose:<br \/>\na) sul vincolo della sacra ordinazione e sugli oneri ad essa connessi,<br \/>\nb) sul vincolo del matrimonio, fermo restando il disposto dei cann. 1686 e 1688.<br \/>\n2\u00b0 le cause penali:<br \/>\na) sui delitti che possono comportare la pena della dimissione dallo stato clericale;<br \/>\nb) per infliggere o dichiarare la scomunica.<br \/>\n\u00a7 2. Il Vescovo pu\u00f2 affidare le cause pi\u00f9 difficili o di maggiore importanza al giudizio di tre o cinque giudici.<br \/>\n\u00a7 3. Il Vicario giudiziale chiami i giudici a giudicare le singole cause secondo un turno ordinatamente stabilito, a meno che il Vescovo in casi singoli non abbia stabilito diversamente.<br \/>\n\u00a7 4. In primo grado di giudizio, se eventualmente non si possa costituire un collegio, la Conferenza Episcopale, fintantoch\u00e9 perduri tale impossibilit\u00e0, pu\u00f2 permettere che il Vescovo affidi la causa ad un unico giudice chierico, il quale si scelga, ove sia possibile, un assessore e un uditore.<br \/>\nNotiziario Anno 53 &#8211; Numero 3 &#8211; 30 giugno 2019<br \/>\n\u00a7 5. Il Vicario giudiziale non sostituisca i giudici una volta designati se non per gravissima causa, che deve essere espressa nel decreto.<\/p>\n<p><strong>Can. 1717<\/strong><br \/>\n\u00a7 1. Ogniqualvolta l\u2019Ordinario abbia notizia, almeno probabile, di un delitto, indaghi con prudenza, personalmente o tramite persona idonea, sui fatti, le circostanze e sull\u2019imputabilit\u00e0, a meno che questa investigazione non sembri assolutamente superflua.<br \/>\n\u00a7 2. Si deve provvedere che con questa indagine non sia messa in pericolo la buona fama di alcuno.<br \/>\n\u00a7 3. Chi fa l\u2019indagine ha gli stessi poteri ed obblighi che ha l\u2019uditore nel processo; lo stesso non pu\u00f2, se in seguito sia avviato un procedimento giudiziario, fare da giudice in esso.<\/p>\n<p><strong>Can. 1719<\/strong><br \/>\nGli atti dell\u2019indagine e i decreti dell\u2019Ordinario, con i quali l\u2019indagine ha inizio o si conclude e tutto ci\u00f2 che precede l\u2019indagine, se non sono necessari al processo penale, si conservino nell\u2019archivio segreto della curia.<\/p>\n<p><strong>Can. 1720<\/strong><br \/>\nSe l\u2019Ordinario ha ritenuto doversi procedere con decreto per via extragiudiziale:<br \/>\n1\u00b0 rende note all\u2019imputato l\u2019accusa e le prove, dandogli possibilit\u00e0 di difendersi, a meno che l\u2019imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi;<br \/>\n2\u00b0 valuti accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti;<br \/>\n3\u00b0 se consta con certezza del delitto e l\u2019azione criminale non \u00e8 estinta, emani il decreto a norma dei cann. 1342-1350, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto.<\/p>\n<p><strong>Can. 1722<\/strong><br \/>\nL\u2019Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libert\u00e0 dei testi e garantire il decorso della giustizia, pu\u00f2 in qualunque stadio del processo, udito il promotore di giustizia e citato l\u2019accusato stesso, allontanare l\u2019imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla santissima Eucarestia; tutti questi provvedimenti, venendo meno la causa, devono essere revocati, e cessano per il diritto stesso con il venir meno del processo penale.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Lettera Apostolica in forma di \u201cMotu Proprio\u201d del Sommo Pontefice Francesco\u00a0Vos estis lux mundi, Papa Francesco, 09\u00a0maggio 2019 Il Motu Proprio stabilisce nuove procedure per segnalare molestie e violenze, e assicurare che vescovi e superiori religiosi rendano conto del loro operato. 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