{"id":1144,"date":"2020-12-12T20:09:57","date_gmt":"2020-12-12T19:09:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/?page_id=1144"},"modified":"2021-03-13T11:50:41","modified_gmt":"2021-03-13T10:50:41","slug":"la-legislazione-civile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/la-legislazione-civile\/","title":{"rendered":"La legislazione civile italiana"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-page pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1144?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/seminariovescovile\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1144?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/seminariovescovile\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div><p><strong>1. Violenza sessuale (Art. 609-bis).<\/strong><br \/>\nChiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorit\u00e0, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali \u00e8 punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:<br \/>\n1) abusando delle condizioni di inferiorit\u00e0 fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;<br \/>\n2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravit\u00e0 la pena \u00e8 diminuita in misura non eccedente i due terzi. Il concetto di atti sessuali \u00e8 molto ampio. Secondo la Suprema Corte di Cassazione sono atti sessuali tutti i toccamenti che stimolano zone erogene del corpo, anche se commessi sopra i vestiti. Tali atti integrano violenza sessuale se compiuti senza il (preventivo) consenso della persona offesa.<br \/>\nLa minaccia \u00e8 la prospettazione di un male futuro, la violenza una \u201cesplicazione di energia fisica diretta a piegare la volont\u00e0 o vincere la resistenza del soggetto nei cui confronti viene esercitata\u201d. Nel concetto di atti commessi mediante violenza rientrano gli atti compiuti in modo repentino poich\u00e9 impediscono alla persona offesa di sottrarsi al toccamento.<br \/>\nUlteriori ipotesi di violenza sessuale, caratterizzate questa volta dall\u2019assenza di indici di costrizione, sono previste nel comma 2 dell\u2019art. 609-bis, n. 1 e n. 2.<br \/>\nL\u2019induzione consiste in un\u2019attivit\u00e0 di pressione morale, a carattere persuasivo o suggestivo, volta ad \u201cinfluire sul processo di formazione dell\u2019altrui volere\u201d, determinando il destinatario \u201cal comportamento avuto di mira\u201d.<\/p>\n<p><strong>2. Atti sessuali con minorenne (Art. 609-quater).<\/strong><br \/>\n\u201cSoggiace alla pena stabilita dall&#8217;articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:<br \/>\n1) non ha compiuto gli anni quattordici;<br \/>\n2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l&#8217;ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore \u00e8 affidato o che abbia, con quest&#8217;ultimo, una relazione di convivenza. A tali ipotesi viene esteso il medesimo quadro sanzionatorio predisposto per la violenza sessuale.<br \/>\nIl secondo comma incrimina l\u2019ipotesi in cui gli atti sessuali siano stati realizzati, nei confronti di un minore ultrasedicenne, dalle stesse tipologie di agenti di cui al n. 2 del primo comma, con l\u2019abuso dei poteri connessi alla relativa posizione. Qui la pena va dai 3 ai 6 anni di<br \/>\nreclusione.<br \/>\nLa fattispecie di cui al primo comma dell\u2019art. 609-quater, accanto a quella di violenza sessuale di cui all\u2019art. 609-bis, costituisce, per cos\u00ec dire, la seconda colonna portante del sistema dei delitti sessuali. Sono qui incriminati gli atti sessuali realizzati con un minore consenziente, in assenza dunque degli indici di costrizione richiesti dall\u2019art. 609-bis.<br \/>\nSulla base di una valutazione di incapacit\u00e0 dovuta all\u2019et\u00e0, il legislatore nega dunque ogni rilevanza al consenso naturalistico prestata dal minore di anni 14, costruendo una fattispecie modulata su di una presunzione assoluta di incapacit\u00e0. Il bene giuridico tutelato \u00e8 qui non la libert\u00e0 sessuale \u2013 libert\u00e0 che non viene infatti riconosciuta alla vittima in ragione della giovane et\u00e0 \u2013 ma la sua integrit\u00e0 fisiopsichica, nella prospettiva di un corretto sviluppo della sessualit\u00e0: \u201cIl problema \u00e8 quello di proteggere il minore \u2026 da un tipo di esperienza che, se non vissuta nel momento e nelle circostanze opportune, pu\u00f2 determinare traumi tutt\u2019altro che indifferenti, o comunque pu\u00f2 compromettere il successivo sviluppo della personalit\u00e0 \u2026 nella sfera sessuale\u201d.<\/p>\n<p><strong>3. Pornografia minorile (Art. 600-ter).<\/strong><br \/>\n\u00c8 punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:<br \/>\n1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;<br \/>\n2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.<br \/>\nAlla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.<br \/>\nChiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all&#8217;adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, \u00e8 punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.<br \/>\nChiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, \u00e8 punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena \u00e8 aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantit\u00e0. Salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto \u00e8 punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.<br \/>\nAi fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivit\u00e0 sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.<br \/>\nLa rilevanza penale della pornografia minorile \u00e8 disciplinata dall\u2019art. 600-ter c.p.<\/p>\n<p>Sono incriminate:<br \/>\n1. attivit\u00e0 di realizzazione di materiale pornografico, di esibizioni o spettacoli pornografici;<br \/>\n2. attivit\u00e0 di reclutamento o induzione di minori di 18 anni a partecipare ad esibizioni o spettacoli pornografici;<br \/>\n3. ricavo di qualsivoglia profitto da esibizioni e spettacoli pornografici;<br \/>\n4. attivit\u00e0 di commercio del materiale pornografico;<br \/>\n5. attivit\u00e0 di distribuzione e diffusione, pubblicizzazione del materiale pornografico o di informazioni finalizzate all\u2019adescamento dei minori;<br \/>\n6. attivit\u00e0 di cessione anche a titolo gratuito del materiale pornografico.<br \/>\nCon \u201cmateriale pornografico\u201d si indica un supporto fisico o telematico, di tipo cartaceo, fotografico, cinematografico, in cui vengono rappresentati atti sessuali compiuti su un minore o da un minore.<br \/>\nA seguito della legge n. 172 del 2012 \u00e8 oggi presente una definizione legislativa di pornografia minorile: \u201cogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attivit\u00e0 sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali\u201d, dispone oggi l\u2019art. 600-ter, comma 7, c.p.<br \/>\nIl termine pornografia designa la rappresentazione filmica o fotografica di condotte che possono costituire un pericolo per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minore: gli atti sessuali. Quando a essere coinvolti nelle immagini sono soggetti minori, il termine pornografia non \u00e8 interpretabile come specificazione della categoria dell\u2019oscenit\u00e0. Il disvalore della pornografia minorile non \u00e8 legato all\u2019eventuale impatto emotivo di immagini sessualmente esplicite; le norme sulla pornografia minorile non si pongono a presidio di un sentimento collettivo, o con eventuali risvolti moralistici: oggetto di tutela \u00e8 la persona del minore.<br \/>\nIn questo senso, non \u00e8 necessario che la rappresentazione in forma di immagini o di filmati assuma il grado di esplicitezza richiesto per definire pornografica una scena sessuale tra soggetti adulti; l\u2019atto dovr\u00e0 essere s\u00ec visibile, anche se non necessariamente col grado di dettaglio che si richiederebbe per la valutazione di oscenit\u00e0.<br \/>\nIl materiale pornografico deve essere prodotto utilizzando soggetti minori. Il termine \u201cutilizzando\u201d risale alla novella legislativa del 2006, la quale aveva cos\u00ec sostituito la precedente formulazione \u201csfruttando\u201d.<br \/>\nIl mutamento estende l\u2019ambito della punibilit\u00e0: tramite il concetto di utilizzo la norma \u00e8 suscettibile di comprendere anche condotte nelle quali sia stato ritratto un minore in rappresentazioni fotografiche o filmiche per semplici riprese destinate a rimanere in ambito privato; \u201cutilizzare\u201d nel senso di usufruire del mero apporto strumentale del minore all\u2019interno di esibizioni o quale soggetto ritratto in immagini o video pornografici, a prescindere da ulteriori scopi.<\/p>\n<p><strong>4. Detenzione di materiale pedopornografico (Art. 600-quater).<\/strong><br \/>\nChiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall&#8217;articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, \u00e8 punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena \u00e8 aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantit\u00e0. Il contrasto a forme di sfruttamento sessuale di minori viene affrontato dal legislatore non solo incriminando condotte di produzione e divulgazione di materiale pornografico: la strategia di intervento arriva a punire anche coloro che si limitino a detenere o a procurarsi il materiale di cui all\u2019art. 600-ter.<br \/>\nLa norma costituisce un reato di pericolo indiretto: l\u2019incriminazione della mera detenzione del materiale pornografico rappresenta un\u2019azione di contrasto al consumo anche privato.<br \/>\nLe condotte incriminate dall\u2019art. 600-quater consistono nel procurarsi e nel detenere materiale pornografico realizzato utilizzando minori dei 18 anni. \u201cProcurarsi\u201d indica ogni attivit\u00e0 idonea ad entrare in possesso del materiale pornografico. Il termine \u201cdetenzione\u201d implica che tali immagini o filmati debbano essere \u201cscaricati\u201d e debbano entrare dunque nella sfera di materiale disponibilit\u00e0 del soggetto.<\/p>\n<p><strong>5. Pedopornografia virtuale (Art. 600-quater.1).<\/strong><br \/>\nLe disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena \u00e8 diminuita di un terzo. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualit\u00e0 di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.<br \/>\nCondotte come la produzione, il fare commercio, la distribuzione e diffusione, la pubblicizzazione, la cessione a titolo gratuito, il procurarsi e la detenzione sono ritenute penalmente tipiche anche ove il materiale pornografico sia costituito da immagini virtuali. Il termine virtuale costituisce un\u2019antitesi del termine \u201creale\u201d. Le immagini pornografiche virtuali non hanno dei protagonisti in carne ed ossa, bens\u00ec sono il risultato di elaborazioni grafiche. Oggetto della pornografia virtuale non sono soggetti reali, bens\u00ec rappresentazioni di situazioni che, ove fossero reali, potrebbero integrare i delitti di cui agli artt. 600-ter e 600-quater c.p.<\/p>\n<p><strong>6. Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies).<\/strong><br \/>\nChiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all&#8217;articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, \u00e8 punito, se il fatto non costituisce pi\u00f9 grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l&#8217;utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.<br \/>\nIntrodotto dalla legge n. 175 del 2012, l\u2019art. 609-undecies, comma 1, sanziona con la reclusione da uno a tre anni, qualora non risultino integrati gli estremi di un pi\u00f9 grave reato, il fatto di chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all\u2019art. 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici.<br \/>\nL\u2019art. 23 della Convenzione di Lanzarote impegna gli Stati a incriminare l\u2019adescamento (<em>grooming<\/em>) di minore di anni 14 \u2013 e non di 16 \u2013, qualora realizzato mediante una proposta di incontro, peraltro operata per il tramite \u2013 esclusivo \u2013 di \u201ctecnologie di comunicazione e di informazione\u201d.<br \/>\nLa scelta del legislatore italiano \u00e8 di maggiore estensione e si inserisce in un trend politicocriminale volto ad ampliare estremamente, nel nostro Paese, la tutela dei minori in materia sessuale. Non pu\u00f2 non rilevarsi, in proposito, come nella frequentissima introduzione di nuove disposizioni incriminatrici, o di modifica di norme preesistenti, la posizione del limite di et\u00e0 \u2013 alle volte 14 anni, altre 16, altre ancora 18 \u2013 sembri oramai abbastanza casuale, o comunque non sempre rispondente a una riconoscibile razionalit\u00e0.<br \/>\nL\u2019art. 609-undecie configura un delitto a dolo specifico alternativo: la condotta di adescamento rileva solo se posta in essere con lo scopo di realizzare (almeno) uno tra i delitti richiamati dalla disposizione. Per adescamento deve intendersi (comma 2) qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l\u2019utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. A rilevare non \u00e8 qualsiasi atto, ma soltanto gli artifici, le lusinghe e le minacce, sempre che siano strumentali a carpire la fiducia del minore \u2013 obiettivo mediato e strumentale rispetto allo scopo ultimo perseguito dall\u2019agente \u2013, e obiettivamente idonei a determinare tale risultato.<br \/>\nPer quanto attiene agli artifici, si tratta di un concetto ampio, integrato dunque da ogni tipologia di attivit\u00e0 volta a ingannare il minore per carpirne la fiducia. Il riferimento alle lusinghe non appare in nessun\u2019altra disposizione codicistica. \u00c8 integrato da un\u2019ampia tipologia di possibili condotte: allettamenti, adulazioni, parole falsamente amiche, atti apparentemente benevoli, finte attenzioni, e cos\u00ec via, accomunate dalla loro strumentalit\u00e0 ad accattivarsi la fiducia del destinatario.<br \/>\nLe minacce, ultima tra le opzioni modali di cui al secondo comma dell\u2019art. 609-undecies, costituiscono probabilmente il riferimento meno complesso sul piano concettuale \u2013 la minaccia \u00e8 la prospettazione credibile di un male futuro \u2013, ma nel contempo maggiormente problematico se contestualizzato allo specifico della fattispecie di adescamento. Il punto \u00e8 che tutte le attivit\u00e0 richiamate \u2013 artifici, lusinghe e minacce \u2013 rilevano qui nella loro strumentalit\u00e0 a carpire la fiducia del minore. Come \u00e8 evidente, le minacce non posseggono in alcun modo tale potenzialit\u00e0: possono s\u00ec incidere sulla libert\u00e0 di autodeterminazione del loro destinatario, inducendolo a sottostare alle \u201crichieste\u201d dell\u2019agente, ma ci\u00f2 accadr\u00e0 in ragione del timore in lui ingenerato, e non certo di una fiducia del tutto estranea a tali dinamiche relazionali. La conseguenza \u00e8 che \u2013 a rigore \u2013 un soggetto che minacci un minore allo scopo di creare una situazione consona alla realizzazione di uno dei reati richiamati dal primo comma dell\u2019art. 609-undecies non realizzer\u00e0 un fatto riconducibile a tale fattispecie, perch\u00e9 del minore non sta carpendo la fiducia.<\/p>\n<p><strong>7. Atti osceni (Art. 527 c.p.).<\/strong><br \/>\n\u00c8 penalmente rilevante la condotta di chi compie atti osceni in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico: la pena prevista \u00e8 la reclusione da 3 mesi a 3 anni (art. 527 c.p.). Si tratta di fattispecie di mera condotta commissiva.<br \/>\nLuogo pubblico \u00e8 un luogo che \u201cnormalmente e indiscriminatamente di fatto e di diritto \u00e8 accessibile a tutti\u201d: ad esempio, strade, piazze, campagna.<br \/>\nLuogo aperto al pubblico \u00e8 un luogo al quale chiunque pu\u00f2 accedere ma che presenta determinate regolamentazioni, ad esempio in base all\u2019orario, o con ingresso a pagamento, o la cui fruibilit\u00e0 sia finalizzata al soddisfacimento di interessi determinati: esempi tipici, cinema, musei, scuole, stazioni, chiese, ospedali.<br \/>\nLuogo esposto al pubblico \u00e8 un luogo non pubblico, al quale non vi sia un libero accesso per chiunque, e che tuttavia, o per la naturale collocazione, o in virt\u00f9 di determinate condizioni, risulti visibile da un novero indeterminato di soggetti: ad esempio, il balcone di un\u2019abitazione.<br \/>\nAl di l\u00e0 della categoria di atti definiti come assolutamente osceni (ad esempio, congiungimento carnale), la casistica giurisprudenziale evidenzia che il requisito essenziale perch\u00e9 un atto possa definirsi osceno \u00e8 che le modalit\u00e0 con cui esso \u00e8 realizzato denotino un\u2019inequivoca attinenza alla sfera degli atti sessuali. Non \u00e8 oscena la mera ostentazione di parti intime ove non accompagnata da gestualit\u00e0 tipiche di atti sessuali: la semplice nudit\u00e0, parziale o integrale, pu\u00f2 integrare la contravvenzione di cui all\u2019art. 726 (atti contrari alla pubblica decenza), o risultare penalmente irrilevante a seconda del contesto in cui si \u00e8 verificata.<br \/>\nLa fattispecie \u00e8 costruita come reato di pericolo: non si richiede che il pudore di terzi sia stato effettivamente offeso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. Violenza sessuale (Art. 609-bis). Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorit\u00e0, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali \u00e8 punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorit\u00e0 fisica o psichica &hellip; <a href=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/la-legislazione-civile\/\" class=\"more-link\">Continue reading <span class=\"screen-reader-text\">La legislazione civile italiana<\/span> <span class=\"meta-nav\">&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":6,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"page-templates\/full-width.php","meta":{"_acf_changed":false,"ip_address":"","user_agent":"","level":"","revision":"","cookie_id":"","page_referer":"","html_form":"","footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"class_list":["post-1144","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1144","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/users\/6"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1144"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1144\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1452,"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1144\/revisions\/1452"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/tutelaminori\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}