{"id":1501,"date":"2022-04-08T13:04:23","date_gmt":"2022-04-08T11:04:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/?page_id=1501"},"modified":"2022-05-11T18:12:25","modified_gmt":"2022-05-11T16:12:25","slug":"statuti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/statuti\/","title":{"rendered":"STATUTI"},"content":{"rendered":"<div class=\"pdfprnt-buttons pdfprnt-buttons-page pdfprnt-top-right\"><a href=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1501?print=pdf\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-pdf\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/seminariovescovile\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/pdf.png\" alt=\"image_pdf\" title=\"Visualizza PDF\" \/><\/a><a href=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1501?print=print\" class=\"pdfprnt-button pdfprnt-button-print\" target=\"_blank\" ><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/seminariovescovile\/wp-content\/plugins\/pdf-print\/images\/print.png\" alt=\"image_print\" title=\"Stampa contenuto\" \/><\/a><\/div><h2 style=\"text-align: center;\"><strong>STATUTO 2021<\/strong><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/wp-content\/uploads\/sites\/46\/2022\/05\/2021-12-02-NUOVO-STATUTO-1.pdf\">2021 &#8211; 12 &#8211; 02 COPIA ORIGINALE NUOVO STATUTO (Rogito)<\/a><\/strong><\/p>\n<p><strong><a href=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/wp-content\/uploads\/sites\/46\/2022\/05\/2021-12-02-ASSEMBLEA-STRAORDINARIA-VERBALE.pdf\">2021 &#8211; 12 &#8211; 02 ASSEMBLEA STRAORDINARIA &#8211; VERBALE NOTARILE<\/a><\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DENOMINAZIONE &#8211; SEDE \u2013 DURATA<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 1<\/strong>.\u00a0\u00c8 costituita una Societ\u00e0 di Mutuo Soccorso sotto la denominazione \u00abSOCIET\u00c0 DI MUTUO SOCCORSO FRA I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI CREMONA\u00bb.<\/p>\n<p><strong>Art. 2.<\/strong>\u00a0La Societ\u00e0 ha sede nel Comune di Cremona.\u00a0L&#8217;organo amministrativo ha facolt\u00e0 di istituire e di sopprimere ovunque unit\u00e0 locali operative (ad esempio succursali, filiali, o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell&#8217;ambito del Comune sopraindicato.\u00a0Spetta invece all&#8217;Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato o anche all&#8217;estero.<\/p>\n<p><strong>Art. 3.\u00a0<\/strong>La durata della Societ\u00e0 \u00e8 stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2200 (duemiladuecento), salvo proroga o scioglimento anticipato. In caso di proroga \u00e8 fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>MUTUALIT\u00c0 \u2013 OGGETTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 4<\/strong>.\u00a0La societ\u00e0, nel perseguimento dello scopo mutualistico, intende perseguire i seguenti obiettivi:\u00a01) il mutuo soccorso morale, che consiste specialmente nel promuovere e mantenere vivo lo spirito di carit\u00e0 e di unione, per il quale venga facilitato l&#8217;adempimento dei doveri sacerdotali del ministero ordinato;\u00a02) garantire forme di assistenza, con prestazioni a favore dei Soci, nei modi e nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo; concedere sovvenzioni ai fini di mutua assistenza ai Soci, provvedere alle istituzioni accessorie che si propongono l&#8217;assistenza dei propri Soci; effettuare tutte le altre operazioni e gli atti consentiti dalla legge per il conseguimento dei propri fini.\u00a0Nell&#8217;ambito di quanto sopra indicato e nei limiti fissati dalla legge, la societ\u00e0 pu\u00f2 quindi svolgere ogni attivit\u00e0 assistenziale ed in particolare di assistenza sanitaria e parasanitaria, stipulare convenzioni con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private, dando anche pratica attuazione a leggi dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome sia a mezzo di presidi e strutture sanitarie sia a mezzo di autogestione che a mezzo di convenzioni finalizzate a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio Sanitario Nazionale, delle Regioni, delle Province autonome o di altri enti istituzionali.\u00a0La societ\u00e0 pu\u00f2 attuare tutte le iniziative utili e necessarie per il conseguimento del presente oggetto sociale anche attraverso la promozione o la partecipazione a consorzi nelle forme stabilite dalle leggi speciali in materia di cooperazione o di societ\u00e0 cooperativa europea.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>PATRIMONIO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 5.<\/strong>\u00a0Il patrimonio della Societ\u00e0 \u00e8 costituito da beni mobili ed immobili quali tano dal rendiconto approvato dai soci in Assemblea ordinaria, nonch\u00e9 dalle Riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal Fondo patrimoniale mutualistico, cui affluiranno anche i contributi associativi non utilizzati a copertura dei sussidi, delle prestazioni e assistenze mutualistiche erogabili ai Soci.\u00a0Il patrimonio della Societ\u00e0 \u00e8 inoltre costituito: a) da versamenti dei Soci a fondo perduto, eventualmente richiesti dall&#8217;Assemblea ai Soci, nei modi consentiti dalla legge e dallo Statuto; b) da eventuali eredit\u00e0 lasciti, donazioni ed elargizioni che perverranno alla Societ\u00e0 da enti e privati.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SOCI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 6.\u00a0<\/strong>Possono essere Soci, e sono vivamente invitati ad iscriversi per il senso di fraternit\u00e0 sacerdotale tanto raccomandato dal Concilio Vaticano II nel decreto <em><i>Presbyterorum Ordinis<\/i><\/em> e nella costituzione <em><i>Lumen Gentium<\/i><\/em> tutti i Ministri ordinati (cfr. <em><i>CIC<\/i><\/em> can. 207) incardinati nella Diocesi di Cremona e quelli segnalati dal Vescovo della Diocesi di Cremona. Il numero dei soci \u00e8 illimitato.\u00a0 Possono essere individuate come &#8220;persone benemerite&#8221; tutti coloro che, con offerte od opere, avranno reso importanti servizi alla Societ\u00e0; le persone benemerite verranno proclamate annualmente dalla Assemblea dei Soci, ma non sono socie e non hanno diritto di voto nelle assemblee n\u00e9 ordinarie n\u00e9 straordinarie, e non usufruiscono delle prestazioni previste dall&#8217;art. 4 del presente Statuto.<\/p>\n<p><strong>Art. 7.\u00a0<\/strong>L&#8217;ammissione di un nuovo socio \u00e8 fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell&#8217;interessato.\u00a0La domanda di iscrizione verr\u00e0 compilata per iscritto dall&#8217;interessato su apposito modulo. Le dichiarazioni contenute nella domanda saranno rese sotto la responsabilit\u00e0 dell\u2019attestante e la loro veridicit\u00e0 potr\u00e0 essere, con ogni mezzo ed in qualsivoglia circostanza, accertata dal Consiglio Direttivo. Le dichiarazioni non veritiere potranno dar luogo senz&#8217;altro alla decadenza della qualit\u00e0 di Socio. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all\u2019interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l\u2019ha proposta pu\u00f2 entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull&#8217;istanza si pronunci l&#8217;Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all\u2019ammissione dei nuovi soci.<\/p>\n<p><strong>Art. 8.\u00a0<\/strong>Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i Soci sono obbligati all&#8217;osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, nonch\u00e9 al versamento delle somme deliberate dall&#8217;Assemblea o dal Consiglio Direttivo.\u00a0Per tutti i rapporti con la Societ\u00e0 il domicilio dei Soci \u00e8 quello risultante dal libro Soci. La variazione del domicilio del Socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Societ\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Art. 9.<\/strong>\u00a0Lo scioglimento del rapporto sociale &#8211; che avviene per morte, recesso, esclusione o decadenza &#8211; determina la risoluzione di diritto dei rapporti in corso fra il socio e la Societ\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Art. 10.<\/strong>\u00a0Il socio pu\u00f2 recedere dalla Societ\u00e0 nei casi e con le modalit\u00e0 previste dalle norme del Codice Civile in materia di societ\u00e0 cooperative, in quanto compatibili. Il recesso non pu\u00f2 essere parziale.\u00a0La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa.\u00a0Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al Socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, pu\u00f2 proporre opposizione innanzi al Tribunale.\u00a0Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell&#8217;esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell&#8217;esercizio successivo. Tuttavia, il Consiglio Direttivo potr\u00e0, su richiesta dell&#8217;interessato, far decorrere l&#8217;effetto del recesso dall&#8217;annotazione dello stesso sul libro dei soci.<\/p>\n<p><strong>Art. 11.<\/strong>\u00a0Pu\u00f2 essere escluso dalla Societ\u00e0, per deliberazione del Consiglio Direttivo, il socio a carico del quale risultasse:\u00a0a) che \u00e8 stato condannato in via definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi;\u00a0b) che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Societ\u00e0 sussidi e indennit\u00e0;\u00a0c) che ha recato volontariamente comprovati danni alla Societ\u00e0;\u00a0d) che, incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;\u00a0e) che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti; si considera comunque grave l&#8217;inadempimento del socio in caso di lesione in qualsivoglia modo dell&#8217;interesse e\/o dell&#8217;immagine sociale attraverso comportamenti anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravit\u00e0 o ripetuti nel tempo aventi carattere sostanzialmente emulativo e\/o estranei o contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Mutua;\u00a0f) la mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societ\u00e0.\u00a0La delibera di esclusione, debitamente motivata, \u00e8 comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento. L\u2019esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci. Il socio escluso pu\u00f2 &#8211; nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione della relativa delibera &#8211; proporre opposizione innanzi al Tribunale.\u00a0Il socio escluso dalla Societ\u00e0 non ha diritto al rimborso dei contributi pagati n\u00e9 a qualsiasi quota dei fondi sociali.<\/p>\n<p><strong>Art. 12.<\/strong>\u00a0Il socio moroso per tre anni nel pagamento del contributo associativo decade da socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli sociali. Potr\u00e0 rientrare a far parte della Societ\u00e0, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianit\u00e0 verr\u00e0 in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>ORGANI DELLA SOCIET\u00c0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 13.\u00a0<\/strong>Gli organi della societ\u00e0 sono:\u00a0a) l\u2019Assemblea dei soci;\u00a0b) il Consiglio Direttivo;\u00a0c) l\u2019Organo di Controllo.<\/p>\n<p><strong>Le Assemblee<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 14.<\/strong>\u00a0Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. Spetta all&#8217;Assemblea ordinaria il compito di deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, spetta all&#8217;Assemblea ordinaria di:\u00a0<span style=\"font-family: inherit; font-size: 1rem;\">a) approvare il rendiconto patrimoniale, economico, finanziario e la relazione del Consiglio Direttivo; <\/span><span style=\"font-family: inherit; font-size: 1rem;\">b) nominare le cariche sociali e determinarne i relativi compensi; <\/span><span style=\"font-family: inherit; font-size: 1rem;\">c) deliberare su altre proposte presentate dal Consiglio Direttivo e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 120 (centoventi) giorni prima dell&#8217;Assemblea.<\/span><\/p>\n<p>Sono di competenza dell\u2019Assemblea straordinaria: <span style=\"font-family: inherit; font-size: 1rem;\">a) le modifiche del presente Statuto; <\/span><span style=\"font-family: inherit; font-size: 1rem;\">b) la decisione in ordine allo scioglimento della societ\u00e0, nonch\u00e9 alla nomina, alla sostituzione ed alla determinazione dei poteri dei liquidatori; <\/span><span style=\"font-family: inherit; font-size: 1rem;\">c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.<\/span><\/p>\n<p><strong>Art. 15<\/strong>.\u00a0L\u2019Assemblea \u00e8 convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta, con l&#8217;indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un quinto dei Soci. In ogni caso, l\u2019Assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell&#8217;esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora particolari esigenze lo richiedano, per l&#8217;approvazione del rendiconto patrimoniale, economico e finanziario dell\u2019esercizio.\u00a0L\u2019Assemblea \u00e8 convocata presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo che pu\u00f2 fissare un luogo diverso, purch\u00e9 sito nel territorio della Diocesi di Cremona.\u00a0La convocazione dell\u2019Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve eseguirsi mediante pubblicazione dell\u2019avviso di convocazione, contenente l\u2019ordine del giorno da trattare, tramite i mezzi di comunicazione sociale della Diocesi di Cremona e posta elettronica ordinaria, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l&#8217;adunanza.\u00a0Detto avviso dovr\u00e0 indicare anche la data della eventuale seconda convocazione che non potr\u00e0 aver luogo nello stesso giorno dalla prima.<\/p>\n<p><strong>Art. 16<\/strong>.\u00a0Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide: in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai Soci presenti o rappresentati. Nelle elezioni alle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano il maggior numero di voti e in caso di parit\u00e0 di voti, il pi\u00f9 anziano di iscrizione alla Societ\u00e0. La nomina alle cariche sociali potr\u00e0 avvenire anche per acclamazione. Per la validit\u00e0 delle deliberazioni relative alla modifica dell\u2019oggetto sociale e allo scioglimento anticipato della Societ\u00e0 occorrer\u00e0, tanto in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto.<\/p>\n<p><strong>Art. 17.\u00a0<\/strong>Possono intervenire alle assemblee coloro che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei Soci. Ciascun Socio ha un solo voto; il Socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all\u2019Assemblea, pu\u00f2 farsi rappresentare da altro Socio, che non sia Amministratore o dipendente della Societ\u00e0. Ciascun Socio non pu\u00f2 rappresentare pi\u00f9 di cinque Soci. L\u2019Assemblea stabilir\u00e0 le modalit\u00e0 della votazione. L\u2019Assemblea pu\u00f2 anche svolgersi con intervenuti dislocati in pi\u00f9 luoghi tra loro collegati con mezzi audio e\/o audiovisivi, nel rispetto del principio di buona fede e comunque con modalit\u00e0 tali da assicurare la parit\u00e0 di trattamento tra tutti i soci intervenuti nello svolgimento dei lavori Assembleari, delle quali deve darsi atto nel verbale.\u00a0Il voto pu\u00f2 essere dato anche per corrispondenza o mediante piattaforme di voto on line che garantiscano la certificazione dei votanti e una sola possibilit\u00e0 di voto da allegare al verbale. In questo caso l&#8217;avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta.<\/p>\n<p>Art. 18.\u00a0Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza od impedimento, alla nomina del Presidente provveder\u00e0 la stessa Assemblea. Le deliberazioni dell&#8217;Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.<\/p>\n<p><strong>il Consiglio Direttivo<\/strong><\/p>\n<p>Art. 19.\u00a0La Societ\u00e0 \u00e8 amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da cinque a nove membri, tutti necessariamente soci. Le cariche sono a titolo gratuito. Gli Amministratori sono esonerati dall\u2019obbligo della cauzione. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell\u2019Assemblea convocata per l\u2019approvazione del bilancio relativo all\u2019ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili, ma non possono venire eletti per un numero di mandati superiore a quelli previsti dalla legge.<\/p>\n<p><strong>Art. 20.\u00a0<\/strong>L\u2019organo amministrativo \u00e8 investito dei pi\u00f9 ampi poteri per l\u2019amministrazione ordinaria e straordinaria della societ\u00e0, gestendo l\u2019impresa con la diligenza richiesta dalla natura dell\u2019incarico e potendo compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l\u2019attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all\u2019Assemblea.\u00a0Presidente Onorario \u00e8 S.E. il Vescovo Diocesano pro-tempore. Il Consiglio nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente, nonch\u00e9 un Segretario, anche estraneo al Consiglio, purch\u00e9 Socio, e ne comunicher\u00e0 i nominativi a S.E. Mons. Vescovo.\u00a0Se nel corso dell\u2019esercizio vengono a mancare uno o pi\u00f9 amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall\u2019Organo di Controllo, purch\u00e9 la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall\u2019Assemblea. Gli amministratori cos\u00ec nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.\u00a0Qualora, per dimissioni o altra causa, cessi dalla carica la met\u00e0 o la maggioranza degli amministratori, l\u2019intero organo amministrativo decade e l\u2019Organo di Controllo deve convocare con urgenza l\u2019Assemblea dei soci per la sua integrale sostituzione e pu\u00f2 compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.\u00a0Al Presidente spetta la firma sociale, e lo stesso potr\u00e0 nominare procuratori speciali o generali determinandone i poteri e le attribuzioni. In mancanza del Presidente far\u00e0 le veci il Vice Presidente. Il Consiglio determina, inoltre le altre persone cui compete la firma sociale.<\/p>\n<p><strong>Art. 21.<\/strong>\u00a0Il Consiglio direttivo \u00e8 convocato presso la sede sociale o altrove nel territorio della Diocesi dal Presidente, tutte le volte che lo riterr\u00e0 utile od opportuno o quando ne venga fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri o dall\u2019Organo di Controllo, se nominato. La convocazione \u00e8 fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell\u2019adunanza, ed in caso di urgenza anche con telegramma o altro mezzo idoneo, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. La seduta \u00e8 valida quando sia presente la maggioranza dei membri in carica.\u00a0La presenza alle riunioni pu\u00f2 avvenire anche per il tramite di mezzi audio e\/o audiovisivi, purch\u00e9 sussistano le garanzie previste in materia di Assemblea.\u00a0Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di parit\u00e0 prevale il voto del Presidente.<\/p>\n<p><strong>Art. 22.<\/strong>\u00a0Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la rappresentanza della Societ\u00e0 di fronte ai terzi ed in giudizio in qualunque grado; esso vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.<\/p>\n<p><strong>L\u2019organo di controllo<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 23.\u00a0<\/strong>L\u2019Organo di Controllo \u00e8 eletto dall\u2019Assemblea e pu\u00f2 assumere la forma di organo monocratico (sempre che sia possibile in base alla legislazione a quel momento vigente) o collegiale; in tale secondo caso, \u00e8 composto di cinque membri, tre effettivi e due supplenti.\u00a0I membri dell\u2019Organo di Controllo devono essere in possesso dei requisiti di legge e durano in carica tre esercizi e possono essere rieletti. L\u2019Organo di Controllo controlla l\u2019amministrazione della Societ\u00e0, vigila sull\u2019osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilit\u00e0 e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle riunioni e alle discussioni del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto, ed assolve a tutte le funzioni attribuitegli dalla legge. I sindaci che, in qualsiasi momento, anche individualmente possono provvedere ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito dalla legge; di ogni ispezione, anche individuale, dovr\u00e0 redigersi verbale da inserire nell\u2019apposito libro.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>BILANCIO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 24.\u00a0<\/strong>L&#8217;esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il progetto di bilancio, redatto dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle regole e delle forme previste dagli art. 2423 e seguenti del codice civile, deve essere presentato all\u2019Assemblea dei soci per l\u2019approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all&#8217;oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.\u00a0In conformit\u00e0 al combinato disposto dell&#8217;articolo 2 della legge 16 aprile 1886, n. 3818, e dell&#8217;articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la societ\u00e0 non pu\u00f2 utilizzare e\/o destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari e in ogni caso non pu\u00f2 distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonch\u00e9 fondi, riserve o capitale durante la vita dell&#8217;associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>SCIOGLIMENTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 25.<\/strong>\u00a0La societ\u00e0 si scioglie nei casi previsti dalla legge.\u00a0L&#8217;Assemblea che dichiara lo scioglimento della Societ\u00e0 provvede alla nomina di uno o pi\u00f9 liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci, e determina i loro poteri.\u00a0In caso di scioglimento della Societ\u00e0 l&#8217;intero patrimonio sociale dovr\u00e0 essere devoluto ad altre societ\u00e0 di Mutuo Soccorso ovvero ad uno dei fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello stato ai sensi degli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, o comunque come per legge imposto.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>DISPOSIZIONI FINALI<\/strong><\/p>\n<p><strong>Art. 26.\u00a0<\/strong>Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STATUTO 2021 &nbsp; 2021 &#8211; 12 &#8211; 02 COPIA ORIGINALE NUOVO STATUTO (Rogito) 2021 &#8211; 12 &#8211; 02 ASSEMBLEA STRAORDINARIA &#8211; VERBALE NOTARILE &nbsp; DENOMINAZIONE &#8211; SEDE \u2013 DURATA Art. 1.\u00a0\u00c8 costituita una Societ\u00e0 di Mutuo Soccorso sotto la denominazione \u00abSOCIET\u00c0 DI MUTUO SOCCORSO FRA I SACERDOTI DELLA DIOCESI DI CREMONA\u00bb. Art. 2.\u00a0La Societ\u00e0 ha &hellip; <a href=\"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/statuti\/\" class=\"more-link\">Continue reading <span class=\"screen-reader-text\">STATUTI<\/span> <span class=\"meta-nav\">&raquo;<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":85,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"ip_address":"","user_agent":"","level":"","revision":"","cookie_id":"","page_referer":"","html_form":"","footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"class_list":["post-1501","page","type-page","status-publish","hentry"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1501","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/wp-json\/wp\/v2\/users\/85"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1501"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1501\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1582,"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/1501\/revisions\/1582"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.diocesidicremona.it\/mutuaclero\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1501"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}