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Celebrazioni, catechesi e oratori: le norme per la “Zona arancione rafforzata”

Con l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 23 febbraio 2021 vengono stabilite le norme per il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 in alcune zone della Lombardia classificate come “Zona arancione rafforzata”. Tali norme sono in vigore dalle 18 di martedì 23 febbraio al 2 marzo 2021. Nel territorio della diocesi di Cremona è interessato il comune di Soncino. Di seguito quanto stabilito dall’Ordinario diocesano.

Per quanto riguarda le celebrazioni liturgiche anche in “fascia arancione rinforzata” valgono le consuete disposizioni secondo il protocollo siglato tra Governo italiano e Conferenza episcopale italiana.

Le attività parrocchiali (comprese le azioni liturgiche) dovranno essere concluse in modo da consentire il rientro presso il proprio domicilio dei partecipanti entro le ore 22.

Rimane vietata la possibilità per i cori di effettuare prove e animare le liturgie (consentito solo in zona gialla). Può essere prevista la presenza di un organista e di un massimo di tre cantori, che dovranno mantenere tra loro una distanza interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri davanti e dietro e saranno distanti due metri in ogni direzione dalle altre persone e dall’assemblea liturgica (le distanze indicate possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet); i cantori devono indossare sempre la mascherina.

Per quanto riguarda gli oratori, data l’ordinanza regionale che stabilisce la didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, anche la catechesi dei ragazzi dell’Iniziazione cristiana, preadolescenti, adolescenti e giovani non potrà essere svolta in presenza.

Sospesi anche i servizi di dopo-scuola e gli allenamenti sportivi.

Rimane inoltre sospesa l’apertura dell’oratorio alla libera frequentazione e in particolare dei bar (come già stabilito per la “zona arancione” non rafforzata).

Per riunioni e incontri è bene privilegiare la modalità a distanza.

Si ricorda inoltre il divieto di spostamento in entrata e uscita dal comune interessato dalla “Zona arancione rafforzata”, come tra l’altro già previsto anche per la “zona arancione” non rafforzata e con le deroghe stabilite.