Home
Home
Home
IN AGENDA
Giorno
 
 
Home Page
Foto Gallery
Download
Contatti
Eventi
FONDI 8‰ DELLA CEI

Norme per i professionisti

Richiesta contributi

Norme per i Rev.di Parroci









  1. BENI IMMOBILI

 

Premessa: sono considerati sottoposti a vincolo i beni di proprietà ecclesiastica con oltre 75 anni, a meno che sia stata chiesta con esiti negativi la Verifica di Interesse Culturale (VIC). Pertanto qualsiasi intervento su tali beni deve essere autorizzato dall’autorità ecclesiastica che, previa dichiarazione di congruità sul progetto presentato, inoltra alla competente Soprintendenza il progetto stesso per le necessarie autorizzazioni. Pertanto:

  1. Si ricorda che la richiesta deve essere inoltrata all’Ordinario diocesano in un’unica copia e che le copie da presentare all’Ufficio BCE per i beni architettonici sono 4; 5 copie se il progetto prevede scavi, dato che è necessaria, in quest’ultimo caso, anche l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologica. Il progetto, a firma di un architetto, deve contenere almeno: una breve relazione storica; una relazione di progetto, la necessaria documentazione fotografica, le tavole di rilievo compreso l’estratto di mappa e il computo metrico estimativo.
  2. Le tavole di rilievo e le sezioni devono essere prodotte alla scala 1:50; solo per immobili di vaste dimensioni, la scala potrà essere di 1:100, ma con i particolari significativi all’1:50.
  3. Per beni di rilevante importanza storica è necessaria una ricerca d’archivio per verificare tempi ed evoluzione dell’immobile, riferendosi all’Archivio di Stato.
  4. La documentazione fotografica deve essere in originale per almeno due copie.
  5. Nei lavori di restauro, con relazione propria a firma di un restauratore, per ogni materiale usato deve essere allegata una scheda tecnica; nella relazione devono essere indicate le concentrazioni.
  6. Non si accettano progetti che rechino dizioni come “..verrà concordata con la DL : il progettista di norma è anche il Direttore Lavori e il progetto deve presentare carattere di esecutività.
  7. La relazione tecnica non può ridursi ad uno schema del computo metrico: deve contenere le motivazioni delle scelte, i principi del lavoro che si intende svolgere, la consequenzialità dei lavori, anche con distinzione in lotti.
  8. E’ segno di attenzione non presentare progetti già concordati con la Soprintendenza, sia per una libertà di valutazione, sia per tener conto delle esigenze pastorali.
  9. Le eventuali integrazioni / modifiche richieste dall’ufficio dovranno essere presentate entro il termine di un mese a partire dalla data di richiesta.
  10. Il progettista dovrà consegnare, al termine del lavoro, una relazione con relativa documentazione finale, all’Ufficio BCE.
  11. In rapporto alle richieste sia delle Soprintendenze sia degli Uffici Nazionali della C.E.I., dal 1 gennaio 2011 ogni progetto dovrà essere presentato sia in forma cartacea che informatica; quest’ultima in PDF, così da non poter modificare quanto presentato. Rivolgersi all’Ufficio per conoscere la documentazione necessaria.

 

 

  1. BENI STORICO- ARTISTICI

 

1.      Per i beni storico – artistici, oltre alla domanda da inoltrare all’Ordinario diocesano,  le copie da presentare sono 2, costituite da: documentazione fotografica in originale; relazione di progetto da parte di un restauratore riconosciuto.

2.      Il restauratore dovrà indicare i materiali da usare con annessa scheda tecnica ed indicazione delle concentrazioni.

3.      Il restauratore dovrà consegnare, al termine del lavoro, una relazione con relativa documentazione finale, all’Ufficio BCE.

  1. VERIFICA DELL’INTERESSE CULTURALE (VIC)

 

L’istruttoria delle pratiche VIC ha una procedura informatizzata stabilita dal Ministero. Per questo motivo è necessario presentare la documentazione secondo i criteri imposti dal Ministero. Si consiglia pertanto di contattare direttamente l’Ufficio per conoscere tali procedure e la tipologia della documentazione da presentare.

 

 

 

  1. RICHIESTA DI ALIENAZIONE

 

La richiesta di alienazione è successiva e costituisce pratica distinta dalla VIC. Sulla base dell’Art. 57 del DL 42/2004 per i beni sottoposti a vincolo, si richiede l’indicazione della destinazione d’uso e il programma autorizzato dalla competente Soprintendenza degli interventi conservativi necessari.